Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo

comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi

di assise), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1996 dal

pretore di Vallo della Lucaniasul ricorso proposto da Umberto Lavini

contro Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro, iscritta al n. 941 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Vallo della Lucania, in funzione di

giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da Umberto Lavini,

dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nei confronti di detta

società ed integrato, a seguito di chiamata in causa iussu iudicis

nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, con ordinanza del

13-26 giugno 1996, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile

1951 n. 287, nella parte in cui stabilisce che a coloro i quali

espletano la funzione di giudice popolare, e non hanno diritto alla

retribuzione per i giorni di assenza dal lavoro, spetta un'indennità

quantificata in un importo fisso, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente nel procedimento civile a quo ha chiesto la

condanna della società convenuta al pagamento degli stipendi

relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 1993 - periodo durante

il quale si era assentato dal lavoro, perché aveva assunto l'ufficio

pubblico di giudice popolare presso la Corte d'assise di Salerno -

ovvero l'accertamento del diritto nei confronti del citato Ministero

alla liquidazione dell'indennità nella misura corrispondente alla

retribuzione non percepita;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, si pone

in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della

Costituzione, in quanto, non commisurando l'indennità alla

retribuzione di colui che è chiamato ad espletare la funzione

giudiziaria, viola il principio di eguaglianza ed il principio

secondo cui la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare

l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore, influendo così

negativamente sul soddisfacimento delle esigenze primarie di vita sue

e della sua famiglia;

che la modalità di quantificazione dell'indennità, secondo il

giudice a quo, viola inoltre l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, perché parifica irragionevolmente lavoratori che

godono di retribuzioni diverse e lede, altresì, l'art. 51, primo

comma, della Costituzione, in quanto determina condizioni di

diseguaglianza economica che ostacolano l'accesso all'ufficio

pubblico da parte di quelli di essi che non conservano il diritto

alla retribuzione e potrebbero essere indotti a rinunziarvi;

che le parti non si sono costituite nel giudizio innanzi a questa

Corte;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel

giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

concluso per l'inammissibilità, o comunque, per la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta di una puntuale e

chiara indicazione degli elementi di fatto imprescindibili al fine di

accertare ed affermare la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale sollevata;

che, in particolare, l'ordinanza non precisa i criteri di

liquidazione dell'indennità con specifico riferimento alle diverse

voci stabilite dalla norma in esame;

che, inoltre, l'ordinanza non esplicita se nella sessione per la

quale il ricorrente è stato chiamato ad espletare la funzione

giurisdizionale siano stati o meno programmati i giorni d'udienza e

se, comunque, sussisteva l'eventuale possibilità della convocazione

anche per i giorni nei quali non erano state fissate udienze;

che il provvedimento neppure specifica se il predetto sia stato

informato di tali circostanze e, quindi, abbia avuto contezza dei

giorni in cui, eventualmente, non doveva garantire la reperibilità e

la disponibilità;

che, proprio in relazione alla reperibilità ed alla

disponibilità, l'ordinanza neppure chiarisce quali siano le mansioni

del ricorrente e le modalità di svolgimento del suo rapporto di

lavoro;

che siffatte indicazioni sono indispensabili per accertare se

l'assenza dal lavoro per l'intera durata della sessione sia stata

indefettibilmente determinata dalla nomina all'ufficio e se la

conseguente impossibilità di espletare la prestazione lavorativa,

con connessa perdita del diritto alla retribuzione, sia riconducibile

a detta nomina;

che il complesso di tali circostanze condiziona, altresì, il

giudizio di rilevanza, in quanto la disposizione censurata stabilisce

l'indennità liquidabile per i giorni di effettivo esercizio delle

funzioni, mentre l'indennità dovuta per quelli in cui il giudice

popolare è tenuto esclusivamente a garantire disponibilità e

reperibilità è diversamente disciplinata nel quantum dall'art. 36,

sesto comma, della legge n. 287 del 1951, non impugnato;

che, pertanto, è ulteriormente imprescindibile distinguere le

due fattispecie, allo scopo di accertare preliminarmente la stessa

effettiva esistenza di un decremento patrimoniale, nonché la sua

eventuale riconducibilità al criterio di computo previsto dalla

prima ovvero dalla seconda norma;

che la questione, in carenza dell'indicazione ed esplicitazione

dei suindicati elementi, va, dunque, dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge

10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise)

sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma,

e 51, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Vallo della

Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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