Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente

minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali

alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento

penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza

Armerina, nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed

altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3

febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione

Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento

degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma,

della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi

contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso

articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la

norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo

uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in

fattispecie penalmente repressa;

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non

fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi

nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1°

febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la

ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento

agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, con la ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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