Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni

per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal Pretore di Siracusa nel

procedimento civile vertente tra Fazzino Franceschina e I.N.P.S.,

iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 19 luglio 1985 dal Pretore di Messina nel

procedimento civile vertente tra Lembo Francesca e I.N.P.S., iscritta

al n. 171 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 20 maggio 1985 dal Pretore di L'Aquila nel

procedimento civile vertente tra Fraternali Ave e I.N.P.S., iscritta al

n. 203 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 25 ottobre 1985 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Viti Rolando e I.N.P.S., iscritta al

n. 332 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Fazzino Franceschina,

dell'I.N.P.S. e di Fraternali Ave;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che i Pretori di L'Aquila e di Siracusa, con ordinanze

rispettivamente del 20 maggio e del 29 novembre 1985, hanno denunciato

l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte

in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di

vecchiaia I.N.P.S. per chi sia già titolare di una pensione diretta a

carico del fondo di previdenza dell'I.N.A.I.L. o di quello previsto per

i dipendenti delle Camere di commercio, qualora per effetto del cumulo

il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo

garantito;

che analoghe questioni sono state sollevate dal Pretore di Messina,

con ordinanza del 19 luglio 1985 (con riguardo alla non ammessa

integrazione al minimo della pensione di riversibilità I.N.P.S. nei

confronti di titolare di altra pensione di riversibilità a carico

dello Stato), e dal Pretore di Firenze, con ordinanza del 25 ottobre

1985 (con riguardo ad una supposta esclusione dell'integrazione al

minimo di pensione vecchiaia I.N.P.S. nei confronti di titolare di

pensione diretta a carico del sistema previdenziale svizzero);

che nei due giudizi introdotti con le ordinanze dei Pretori di

L'Aquila e di Siracusa si sono costituite le parti private Fraternali

Ave e Fazzino Franceschina, insistendo per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma impugnata e richiamandosi

alle precedenti pronunce della Corte.

Considerato che i giudizi stessi vanno decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima, sotto

ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;

che, inoltre, la stessa questione sollevata dal Pretore di L'Aquila

ha formato oggetto, sotto identici profili di due precedenti ordinanze

di questa Corte nn. 93 e 206 del 1986;

che, infine, la questione proposta dal Pretore di Firenze è stata

già decisa con la sentenza n. 34 del 12 febbraio 1981, che ne ha

dichiarato l'infondatezza in quanto - alla luce della costante

giurisprudenza dei giudici ordinari - il lamentato divieto di cumulo

non riguarda comunque le forme di previdenza previste da ordinamenti

stranieri, ma soltanto quelle disposte dal sistema previdenziale

italiano.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12

agosto 1962, n. 1338, sollevate con le ordinanze dei Pretori di

L'Aquila, Siracusa e Messina indicate in epigrafe e già decise con la

sentenza n. 314 del 1985;

dichiara altresì manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata, in ordine alla stessa norma, dal

Pretore di Firenze con ordinanza del 25 ottobre 1985, e già decisa con

la sentenza n. 34 del 1981, che ne ha dichiarato l'infondatezza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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