Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 9d.lgs. 61/2000
  • art. 1d.lgs. 503/1992
  • art. 5legge 726/1984
  • art. 5d.lgs. 61/2000
  • art. 11d.lgs. 61/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222

(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), 5,

undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure

urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali),

convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1984, n. 863,

nonché 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma

del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con

ordinanza emessa il 27 settembre 1999 dal tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra P.P.M. contro INPS, iscritta al

n. 705 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 52, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di P.P.M. e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'INPS.

Ritenuto che, nel corso di una controversia previdenziale

promossa contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il

tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 della

Costituzione, degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno

1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità

pensionabile), 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli

occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge

18 dicembre 1984, n. 863, nonché 1, commi 15 e 17, della legge

8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio

e complementare);

che nel giudizio a quo P.P.M. ha proposto ricorso contro

l'INPS, in data 14 aprile 1998, facendo presente di aver inoltrato

domanda amministrativa, in data 21 novembre 1995, per il

riconoscimento della pensione di inabilità e che, a seguito del

rigetto della domanda, egli aveva trasformato il proprio contratto di

lavoro, a decorrere dal 1° settembre 1996, da tempo pieno a tempo

parziale;

che successivamente l'ente previdenziale aveva riconosciuto

il suo diritto alla pensione di inabilità, liquidandola a partire

dal 1° marzo 1997, ma calcolando l'ammontare della stessa sulla base

della ridotta retribuzione percepita negli ultimi mesi a causa della

menzionata adozione del modulo del part-time;

che, instauratosi il giudizio per la contestazione sulla

determinazione del quantum pensionistico, il tribunale precisa di

aver già emesso una sentenza non definitiva, in data 22 dicembre

1998, con la quale ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla

pensione di inabilità a partire dal 1° dicembre 1995, con

corresponsione della stessa a decorrere dal 1° marzo 1997 (data

effettiva di cessazione del lavoro), contestualmente disponendo la

prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'esatto ammontare

del trattamento pensionistico;

che il giudice a quo rileva come allo stato non sia possibile

procedere alla definizione del ricorso senza che venga prima decisa

la presente questione di legittimità costituzionale, perché il

sistema attuale non consente all'interessato, nel caso in esame, di

rinunciare in tutto o in parte al calcolo delle retribuzioni

percepite per il lavoro a tempo parziale prestato dal 1° settembre

1996 al 28 febbraio 1997, pur traducendosi tale rinuncia in una più

vantaggiosa determinazione della pensione;

che l'art. 2, terzo comma, della legge n. 222 del 1984

stabilisce che la pensione di inabilità venga calcolata assumendo

come base l'assegno di invalidità non integrato al minimo, ed

operando sul medesimo una maggiorazione pari alla differenza tra

l'assegno di invalidità e quello che sarebbe spettato al lavoratore

sulla base della retribuzione pensionabile, "considerata per il

calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva

aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di

decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento

dell'età pensionabile", ossia conteggiando a favore del soggetto

inabile una fittizia anzianità contributiva rapportata al periodo di

tempo che va dalla data di decorrenza della pensione a quella in cui

l'avente diritto raggiungerebbe l'età pensionabile;

che il sistema di calcolo di questa maggiorazione - da

interpretare alla luce delle modifiche introdotte dal decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'art. 1, commi 15 e 17,

della legge 8 agosto 1995, n. 335 - comporta che, avendo il

ricorrente svolto il proprio lavoro, negli ultimi mesi, col modulo

del part-time, le ridotte retribuzioni da lui percepite in tale

periodo sono state conteggiate a fini pensionistici, determinando un

peggioramento del trattamento che l'INPS ha poi concesso; e tale

meccanismo è conforme al disposto dell'art. 5, undicesimo comma, del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, secondo cui, in caso di

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a

tempo parziale, a fini pensionistici "si computa per intero

l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e

proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità

inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale";

che la scelta del lavoratore di optare per il lavoro a tempo

parziale è stata dettata, invece, soltanto dalla necessità di

continuare a provvedere al proprio mantenimento nell'attesa che il

diritto a pensione venisse riconosciuto, mentre è evidente che essa

si è tradotta in un sostanziale depauperamento della pensione di

inabilità cui egli aveva diritto - come gli è stato riconosciuto -

fin dal momento di presentazione della domanda;

che è palese, perciò, la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per l'irragionevolezza del sistema delineato dalle

norme impugnate, le quali non contemplano le conseguenze di una

situazione come quella che si è verificata, e violano anche il

principio di adeguatezza della tutela previdenziale di cui

all'art. 38 della medesima Carta;

che il tribunale di Bologna, quindi, chiede che le norme

impugnate vengano dichiarate costituzionalmente illegittime "in

quanto non consentono che la pensione di inabilità del lavoratore

considerato totalmente inabile al lavoro, il quale aveva acquisito il

diritto alla pensione negata dall'INPS, e che aveva svolto lavoro a

tempo parziale, possa essere calcolata senza il computo proporzionato

al tempo parziale della maggiorazione della anzianità contributiva

fittizia e della retribuzione percepita in tale periodo";

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata,

con memoria depositata fuori termine, sollecitando l'accoglimento

della prospettata questione;

che si è costituito in giudizio anche l'INPS, chiedendo che

la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente

questione di legittimità costituzionale, l'art. 5 del d.l. n. 726

del 1984 è stato abrogato dall'art. 11 del decreto legislativo

25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/1981/CE

relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso

dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), nel cui art. 9, comma 4, è stata

contestualmente trasfusa, senza modifiche, la norma precedente,

impugnata in questa sede;

che, pertanto, sebbene collocata in una sede diversa, la

norma fatta oggetto delle censure da parte del giudice rimettente

continua a vivere nell'ordinamento, sicché il presente giudizio

incidentale di legittimità costituzionale deve essere deciso con

riferimento alla norma di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte (v., fra le altre, le

sentenze n. 376 del 2000 e n. 454 del 1998);

che, nel caso in esame, il tribunale di Bologna ha già

riconosciuto, con sentenza non definitiva, la spettanza in favore del

ricorrente della pensione di inabilità a partire dal 1° dicembre

1995, mentre la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno

in rapporto a tempo parziale è avvenuta soltanto a decorrere dal

1° settembre 1996;

che, in considerazione della mancanza di contestazione in

ordine all'an del diritto alla pensione di inabilità, le vicende del

rapporto di lavoro intervenute in epoca successiva al riconoscimento

di tale diritto debbono ritenersi ininfluenti ai fini del computo

della retribuzione pensionabile, costituendo la prosecuzione del

rapporto di lavoro un profilo di mero fatto che non può riflettersi

sulla determinazione del quantum pensionistico spettante e, perciò,

non può costituire violazione degli invocati parametri

costituzionali;

che il giudice rimettente, al contrario, muove dall'erroneo

presupposto interpretativo secondo cui le norme impugnate dovrebbero

determinare la riduzione del trattamento pensionistico spettante

all'odierno ricorrente;

che la questione incidentale riguardante gli articoli 2,

terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, e 5, undicesimo

comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, deve perciò

ritenersi manifestamente infondata, poiché i dubbi in essa

prospettati avrebbero potuto trovare diversa soluzione nell'esatto

inquadramento della concreta fattispecie all'esame del rimettente;

che per quanto riguarda, invece, il dubbio di legittimità

costituzionale relativo all'art. 1, commi 15 e 17, della legge

8 agosto 1995, n. 335, la questione è da ritenersi manifestamente

inammissibile perché tali norme, riguardando le sole pensioni

liquidate col sistema contributivo, non sono applicabili nel giudizio

a quo, in cui la pensione è stata liquidata al ricorrente

integralmente col sistema retributivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della

legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della

invalidità pensionabile), e 5, undicesimo comma, del decreto-legge

30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei

livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge

18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso

nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61

(Attuazione della direttiva n. 97/81/CE relativa all'accordo-quadro

sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla

CES), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della

Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui in

epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, della legge

8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio

e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38

della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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