Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1997

Altra decisione · depositata il 18/07/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

citata

  • art. 1legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con otto ordinanze emesse il 29

febbraio 1996 dal T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce,

rispettivamente iscritte ai nn. 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855 e

856 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento della CIMO-ASMD - Coordinamento Italiano

Medici Ospedalieri - Associazione Sindacale Medici Dirigenti, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione staccata di Lecce, è stato adito da medici dipendenti da

unità sanitarie locali ed altri enti pubblici ospedalieri per

l'accertamento del diritto a una retribuzione non decurtata a termini

dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale

stabilisce che la corresponsione dell'indennità di tempo pieno è

sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il

personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale

all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche;

che, nella fase cautelare del giudizio, il Tribunale ha dubitato

della legittimità costituzionale della norma impositiva della

diminuzione patrimoniale e, riservandosi l'adozione del provvedimento

interinale, ha ritenuto rilevante già a tal fine, ancor prima che

per la decisione di merito, la questione;

che, quindi, con otto ordinanze distinte ma di contenuto

sostanzialmente identico, emesse il 29 febbraio 1996, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo la norma denunciata viola l'art. 3

della Costituzione, in quanto introduce una ingiustificata disparità

di trattamento all'interno degli stessi medici ospedalieri in regime

di tempo pieno, nonostante rimanga identica la prestazione lavorativa

da essi resa nei confronti della struttura pubblica e non incisa

dallo svolgimento di attività libero-professionale fuori dell'orario

di lavoro;

che vulnerato sarebbe ancora il principio di cui all'art. 3 della

Costituzione, essendo riservato un trattamento economico deteriore ai

medici dipendenti a tempo pieno ma svolgenti extra moenia prestazioni

libero-professionali, dato che si attribuisce rilievo negativo alla

scelta di svolgere queste ultime fuori della struttura di

appartenenza, anziché al suo interno, anche quando indotta da

circostanze non risalenti alla volontà del singolo, quali il mancato

apprestamento intra moenia degli ambienti e delle dotazioni

necessari;

che indebitamente leso dalla norma impugnata risulterebbe anche

l'art. 36 della Costituzione, poiché l'attribuzione dell'indennità

di tempo pieno decurtata del 15 per cento darebbe luogo a una

retribuzione non più proporzionata alla quantità e qualità del

lavoro prestato;

che le parti principali non si sono costituite nel giudizio

dinanzi a questa Corte;

che è intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo il rigetto della questione sull'assunto che la prevista

decurtazione non infrange i limiti costituzionali invocati dal

rimettente, bensì al contrario ristabilisce tanto la proporzione fra

prestazione lavorativa e retribuzione, quanto una condizione di

eguaglianza fra il personale medico praticante attività

libero-professionale extra moenia e il personale medico che questa

ulteriore attività non svolge affatto o svolge all'interno

dell'istituto di appartenenza;

Considerato che i diversi giudizi prospettano la risoluzione della

stessa questione e, pertanto, possono essere riuniti;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), la quale all'art. 1, commi 7-15, contiene una rinnovata

disciplina giuridica ed economica della libera professione praticata

dai medici del Servizio sanitario nazionale, ed è stato altresì

emanato il d.-l. 20 giugno 1997, n. 175 che detta "Disposizioni

urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza

del Servizio sanitario nazionale";

che sono stati pure emanati i decreti del Ministro della sanità

28 febbraio 1997 (in Gazzetta Ufficiale, serie generale, dell'8 marzo

1997, n. 56) recante "Attività libero-professionale e

incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio

sanitario nazionale" - peraltro sospeso in sede cautelare dal giudice

amministrativo - e 11 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale, serie

generale, del 18 giugno 1997, n. 140) in tema di "Fissazione dei

termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale

intramuraria", atti, questi, privi di forza di legge ma rilevanti per

l'adozione del presente provvedimento (cfr. ordinanza 22 giugno 1994,

n. 273);

che, ancora nelle more del presente giudizio, è stato

sottoscritto, in data 5 dicembre 1996, il contratto collettivo

nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria

del comparto "sanità", relativo al quadriennio di parte normativa

1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994-1995 (in Supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 30 dicembre

1996, n. 304);

che i suddetti atti legislativi, amministrativi e negoziali sono

suscettibili di alterare il precedente assetto della materia de qua

e, quindi, il quadro complessivo nel quale si inscrivono i profili

delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice

di merito;

che il mutamento del contesto normativo di riferimento impone un

nuovo esame, da parte del medesimo rimettente, dei termini della

deferita questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari