Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1991

Altra decisione · depositata il 06/06/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3,

sesto comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990,

n. 380, recante "Interventi per la realizzazione del sistema

idroviario padano-veneto" promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 14 gennaio 1991, depositato in cancelleria il

22 gennaio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 1991, la

Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli articoli 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e

terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la

realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), per violazione

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche con riguardo all'art.

3 ed al principio di leale cooperazione, come attuati dagli artt. 97

e 98 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la materia "navigazione e porti

lacuali" nonché dagli artt. 80 e 81, 87 e 88, primo comma, n. 3, e

101 del medesimo decreto rispettivamente per le materie

"urbanistica", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse

regionale" e "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte

inammissibile ed in residua parte infondato;

che nelle more del giudizio la Regione Emilia- Romagna, con atto

depositato il 17 maggio 1991, a seguito della deliberazione della

Giunta regionale n. 1483 del 14 maggio 1991, ha proposto formale

rinuncia al predetto ricorso e che tale rinuncia è stata accettata

dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato

dall'Avvocatura generale dello Stato il 20 maggio 1991;

Considerato che deve essere, pertanto, pronunciata l'estinzione

del processo, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i

giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di

legittimità costituzionale promosso, con il ricorso di cui in

epigrafe, dalla Regione Lombardia avverso gli artt. 1, 2, 3, sesto

comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380

(Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione

nonché agli artt. 80, 81, 87, 88, primo comma, n. 3, 97, 98 e 101

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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