Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22

luglio 1977, n. 422 ("Nuova disciplina dei compensi per lavoro

straordinario ai dipendenti dello Stato"), promosso con ordinanza

emessa il 19 novembre 1980 dal T.A.R. del

Lazio, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Verderosa Nicola ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con

ordinanza 19 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, a norma

del quale "fino a quando non si sarà provveduto a riordinare la

materia relativa ai servizi svolti da talune amministrazioni a

richiesta e a carico di enti o privati, resteranno ferme le misure

dei compensi orari e la disciplina prevista dalla legge 15 novembre

1973, n. 734";

che la questione è stata sollevata sotto il profilo della

violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il vincolo a tempo

indeterminato alla misura dei compensi per lavoro straordinario

fissata dalla legge n. 734 del 1973, comporterebbe per gli impiegati

destinati alle particolari prestazioni previste dalla norma, una

situazione deteriore rispetto a quella degli altri dipendenti

statali;

Considerato che il d.P.R. n. 422 del 1977 è stato emanato a norma

dell'art. 9 del d.P.R. 22 luglio 1975, n. 382, il quale ha stabilito

che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello

Stato è determinato, sulla base di accordi stipulati con le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri "ferma restando la

necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul

bilancio dello Stato";

che tale norma non concreta una delegazione di potere

legislativo, ma una devoluzione normativa istituzionale con procedure

particolari, sul presupposto degli accordi sindacali, che pongono il

contenuto della regolamentazione rimessa al decreto presidenziale;

che questa Corte ha già ritenuto privi di forza di legge i

decreti presidenziali emanati, in materia e con modalità analoghe,

in base all'art. 28 della l. 20 marzo 1975, n. 70 (cfr. Corte cost.

27 febbraio 1980, n. 21) e all'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1977, n.

946 (cfr. Corte cost. 25 giugno 1980, n. 100);

che, pertanto, la norma impugnata deve ritenersi priva di forza

di legge e quindi non suscettibile di sindacato da parte di questa

Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n.

422 ("Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai

dipendenti dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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