Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in

materia di trattamento economico di particolari categorie di

personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto),

promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 2000 dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi

riuniti proposti da Altomare Francesco ed altri contro il Ministero

della difesa ed altri, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1o serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale alcuni

appartenenti alle Forze armate dello Stato in posizione di ausiliaria

alla data del 1° gennaio 1996 con il grado di generale di corpo

d'armata o di divisione (o grado equiparato), o i loro aventi causa,

lamentavano che l'Amministrazione della difesa avesse disatteso le

istanze dirette ad ottenere il computo, nella determinazione

dell'indennità di ausiliaria, anche di quella di posizione ex

art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni

transitorie in materia di trattamento economico di particolari

categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di

buoni pasto), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della citata disposizione per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97

Cost;

che, preliminarmente, in punto di rilevanza, il rimettente

osserva che i ricorsi non potrebbero essere accolti ostandovi

espressamente la disposizione censurata;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a

quo premette che nella determinazione dell'indennità di ausiliaria

si devono considerare il trattamento di quiescenza percepito dal

soggetto interessato e quello economico spettante nel tempo al suo

pari grado in servizio nello stesso ruolo e con anzianità

corrispondente e che la normativa sull'indennità di ausiliaria

(art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito

dall'art. 44, della legge 19 maggio 1986, n. 224, quest'ultima

disposizione interpretata autenticamente dall'art. 6, comma 2, della

legge 23 dicembre 1990, n. 404) prevede l'onnicomprensività del

trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte

le maggiorazioni e le indennità, salvo quelle di carattere

personale;

che è ininfluente se gli interessati abbiano o meno goduto

durante il servizio dell'indennità di posizione, giacché non si

tratta di stabilire se essa sia o meno da inserire nella loro base

pensionabile, bensì di individuare il trattamento economico del pari

grado in servizio cui rapportare la quantificazione dell'indennità

di ausiliaria;

che la disposizione denunciata violerebbe gli artt. 3 e 38

della Costituzione nella parte in cui esclude che l'indennità di

posizione riconosciuta dal 1996 in favore dei generali di divisione e

di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate in

attività abbia effetto ai fini della determinazione di quella di

ausiliaria dei pari grado;

che detta indennità di posizione, infatti, è riconosciuta

dal comma 1 della disposizione denunciata "a titolo di anticipazione

sul futuro assetto retributivo" e, per i militari, è correlata

esclusivamente al grado di generale di divisione e di corpo d'armata

e gradi corrispondenti, sicché rientra tra gli emolumenti a

carattere generale e tra "le maggiorazioni" che, ex art. 6, comma 2,

lettera a), della legge n. 404 del 1990, sono inclusi nel trattamento

economico dei pari grado in servizio dei quali occorre tener conto ai

fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria;

che, quindi, vi sarebbe contrasto tra la disciplina

dell'indennità di ausiliaria e il limite posto dalla disposizione

denunciata, con violazione del principio di ragionevolezza;

che ulteriore riscontro di ciò si troverebbe nell'art. 3,

comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 169, nel quale si

ribadisce la progressiva riduzione della differenza tra il

trattamento di quiescenza percepito e quello economico spettante nel

tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità

corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del

collocamento in ausiliaria;

che vi sarebbe un vulnus all'art. 3 della Costituzione anche

sotto il profilo del contrasto con l'esigenza di tutela

dell'affidamento del cittadino per la efficacia retroattiva della

legge n. 334 del 1997 (decorrente dal 1° gennaio 1996), in quanto i

collocati in ausiliaria anteriormente a tale data potevano confidare

in un trattamento di quiescenza commisurato a quello economico

spettante nel tempo ai loro pari grado in servizio dello stesso ruolo

e con anzianità corrispondente, mentre la disposizione censurata

avrebbe vanificato tale affidamento, con ciò violando altresì

l'art. 38 Cost., posto a tutela dei diritti previdenziali;

che l'indennità di ausiliaria è un istituto che svolge una

funzione di riequilibrio nel reddito complessivo del militare

costretto ad andare in pensione con un periodo di servizio inferiore

rispetto agli altri pubblici dipendenti, funzione che risulta

eliminata dalla disposizione censurata la quale, alterando il

raccordo tra la posizione predetta e quella di servizio attivo,

vanificherebbe altresì i principi di buon andamento ed imparzialità

dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost;

che, infine, poiché la posizione del militare in ausiliaria

segue la cessazione dal servizio ma non è ancora pensionamento vero

e proprio e si caratterizza per una serie di peculiarità, tra le

quali è compresa anche la parametrazione della relativa indennità

sulla retribuzione del pari grado in servizio, la limitazione

contenuta nella disposizione denunciata violerebbe anche il principio

di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, in via principale, che questa Corte disponga la

restituzione degli atti al giudice a quo in virtù delle disposizioni

legislative e amministrative successive alla legge n. 334 del 1997,

e, in subordine, sollecitando una pronuncia di inammissibilità o di

manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la Corte rimettente dubita della legittimità

costituzionale - in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della

Costituzione - dell'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997,

nella parte in cui, riconoscendo l'indennità di posizione in favore

dei generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti

delle Forze armate, prevede che la stessa non produca effetti ai fini

della determinazione dell'indennità ausiliaria, con ciò violando

l'art. 3 della Costituzione per contrasto con il principio di

uguaglianza, sotto i profili della contraddittorietà con altra norma

dell'ordinamento che introduce il principio dell'onnicomprensività

del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con

tutte le maggiorazioni e le indennità senza esclusione alcuna, salvo

quella di carattere aggiuntivo-personale, nonché della carenza di

ragionevolezza della limitazione discriminatoria disposta e del

contrasto con l'esigenza di tutela dell'affidamento del cittadino;

che, seppure il principio di onnicomprensività in parola

fosse costituzionalmente vincolante, va rilevato che l'indennità di

posizione non rientra tra le maggiorazioni tutelate dal principio

stesso, perché strettamente correlata all'esercizio effettivo delle

funzioni dirigenziali;

che l'osservazione che precede discende dalla più recente

disciplina legislativa in materia di pubblico impiego ove vige la

regola secondo cui il trattamento economico accessorio del personale

dirigenziale non è corrisposto in relazione allo status, ma è

collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di

funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di

gestione (art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80);

che in tale assetto normativo l'indennità di posizione è

chiaramente collegata all'incarico ricoperto e quindi al servizio

effettivamente espletato, laddove l'indennità ausiliaria ha una

ratio diversa, in quanto svolge la funzione di compenso per la

disponibilità del militare cessato dal servizio ad essere richiamato

in qualunque momento;

che, dunque, la differente natura dei due istituti rende non

irragionevole una diversità di disciplina;

che la Corte rimettente lamenta altresì che la disposizione

censurata violerebbe gli artt. 36 e 38 della Costituzione e,

rispettivamente, il principio di proporzionalità della retribuzione

e il canone della garanzia dei diritti previdenziali, nonché

l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e

della imparzialità dell'amministrazione;

che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la

scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al

legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le

varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle

disponibilità finanziarie, e che questa valutazione va operata non

nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che il

verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento non

riscontrabile nella specie in esame è indice sintomatico della non

idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la

sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua

famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (sentenza

n. 126 del 2000);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge

2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di

trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico,

nonché in materia di erogazione di buoni pasto), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte

dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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