Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del

d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, (Autorizzazione di spesa per la

perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma

dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale

n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché

perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle

corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito,

con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216,

promossi con ordinanze emesse il 18 febbraio 1997 dal tribunale

amministrativo regionale della Toscana il 4 giugno 1998 (n. 3

ordinanze) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio

rispettivamente iscritte ai nn. 297, 781, 782 e 783 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 18 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di De Santis Paolo ed altri e di

Forria Gavino ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale della Toscana,

nel corso del giudizio su di un ricorso collettivo proposto da alcuni

ispettori della Polizia di Stato avverso il provvedimento con il

quale il Ministero dell'interno aveva rigettato la loro richiesta di

vedersi attribuito un trattamento economico superiore a quello

attribuito al ruolo dei sovrintendenti, con ordinanza del 18 febbraio

1997, pervenuta alla Corte costituzionale il 9 aprile 1998 (r.o. n.

297 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa

per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte

costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di

giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al

personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di

polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui dette norme non

riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori il trattamento

economico corrispondente ad un livello stipendiale più elevato di

quello riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;

che il collegio rimettente osserva, al riguardo, che l'intervento

del legislatore del 1992, reso necessario dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 277 del 1991, avrebbe non solo condotto ad una

indebita equiparazione, peraltro solo economica, tra i sovrintendenti

e gli ispettori, ma, addirittura, stravolto gli equilibri esistenti,

determinando un ribaltamento delle rispettive posizioni, con la

previsione, a favore dei primi, della possibilità di conseguire un

trattamento economico anche migliore di quello spettante ai secondi;

che si rileva in proposito nella ordinanza che i sovrintendenti,

collocati in posizione sottordinata rispetto agli ispettori, e tenuti

a svolgere adempimenti di livello, spessore e responsabilità

inferiori a quelli assegnati a questi ultimi, sarebbero stati

retribuiti con stipendi pari, se non superiori, a quelli attribuiti

agli ispettori, ad essi gerarchicamente e funzionalmente

sovraordinati, ed in tal modo si sarebbe determinata una disparità

di trattamento non solo tra dipendenti appartenenti a ruoli collocati

in differenti livelli retributivo-funzionali, ma altresì tra

soggetti appartenenti allo stesso ruolo ed incaricati di espletare

identiche funzioni (censura, quest'ultima, che deve intendersi in

particolare riferita all'art. 4 del d.l. n. 5 del 1992, che

stabilisce che al personale del ruolo degli ispettori provenienti dal

ruolo dei sovrintendenti è attribuito il trattamento economico più

favorevole tra quello in godimento e quello spettante, a norma

dell'art. 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della

nomina nel ruolo degli ispettori); donde la violazione dei principi

costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di quelli di

perequazione retributiva e di buon andamento ed imparzialità

dell'azione amministrativa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza

della questione;

che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 4

giugno 1998 (r.o. nn. 781, 782 e 783 del 1998), il tar del Lazio ha

sollevato la medesima questione, con riferimento agli stessi

parametri costituzionali, sottolineando, in particolare,

l'appiattimento tra i due ruoli in esame, operato con il d.-l.

censurato, il quale, senza porsi come modificativo dei principi

organizzatori che avevano costituito il motivo ispiratore della

riforma della pubblica sicurezza, ma essendo formalmente limitato

alla sola perequazione del trattamento economico dei sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte

costituzionale n. 277 del 1991, avrebbe, però, sostanzialmente

proceduto ad una modifica di quei principi;

che anche nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 781,

782 e 783 del 1998, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, per essere

stata la normativa censurata già esaminata dalla Corte

costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1998, e ritenuta del tutto

ragionevole e conforme ai principi costituzionali invocati;

che nei giudizi di cui alle ordinanze r.o. nn. 782 e 783 del

1998, si sono, altresì, costituite alcune delle parti private,

chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale;

che le medesime parti private, nella imminenza della data fissata

per la discussione della questione, hanno, poi, depositato una

memoria, nella quale ribadiscono le proprie tesi difensive (pur

figurando, per evidente errore materiale, nei rispettivi atti una

richiesta di decisione non conforme alle deduzioni svolte), ritenendo

sussistente una diversità tra la citata decisione n. 63, che ha

rigettato la questione di legittimità della normativa indicata nella

parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo

stesso trattamento economico degli ispettori senza parificarne le

funzioni, rispetto alla impostazione data dal tar del Lazio, che

assume pacificamente che nei ruoli organici della Polizia vi è una

differenza tra la figura dell'ispettore e quella del sovrintendente,

con la conseguenza che le funzioni attribuite al secondo sono

sottordinate a quelle attribuite al primo, e censura l'appiattimento

tra i due ruoli operato dal d.-l. impugnato.

Considerato che questa Corte ha avuto occasione di precisare, con

la sentenza n. 63 del 1998, il contenuto dell'art. 3 del d.-l. 7

gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge dall'art.

1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e di affermarne la legittimità

costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che con ordinanza di manifesta infondatezza n. 151 del 1999 sono

stati esaminati profili esattamente speculari riguardanti la

posizione del personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti

rispetto a chi rivestiva la qualifica di ispettore in riferimento

agli artt. 3, 36,76 e 97 della Costituzione sia pure riferiti alle

norme emanate in base alla delega contestata in questa sede;

che la previsione dell'art. 4 del d.-l. n. 5 del 1992, contenente

una clausola di garanzia di attribuzione del trattamento più

favorevole tra quello precedentemente in godimento e quello spettante

con la nuova attribuzione di livelli, non può essere interpretata

come indice di ribaltamento delle posizioni precedenti o di

disparità di trattamento: in realtà clausole del genere sono usuali

quando si procede con legge a nuovi inquadramenti e ad attribuzioni

di livello superiore, in relazione ai sistemi di calcolo delle

anzianità e dello stipendio derivanti dalla permanenza in una

determinata qualifica, in quanto ai livelli iniziali di qualifica

può anche corrispondere una retribuzione tabellare inferiore a

quella di chi abbia invece maturato incrementi per notevole

anzianità in qualifiche inferiori;

che, secondo quanto affermato da questa Corte, deve escludersi

che il cambiamento verso l'alto di un livello retributivo tabellare

di una categoria di personale debba, in ogni caso, comportare la

necessità di innalzare i livelli superiori, in modo da esigere

l'ulteriore avanzamento di un "gradino" di coloro che erano in

precedenza in posizione sovraordinata (sentenza n. 63 del 1998),

potendo i livelli retributivi essere modificati nel numero (in

riduzione o in aumento), così come può pervenirsi a riunificazioni

di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei livelli, fermo il

limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta

irragionevolezza (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del

1999);

che il d.-l. n. 5 del 1992 e la legge di conversione n. 216 del

1992 hanno proceduto non solo a colmare il vuoto di comparazione ed

equiparazione per i sottufficiali dei Carabinieri (sentenza n. 277

del 1991), ma anche alla unificazione completa a decorrere dal 1

gennaio 1992 del trattamento economico (allineandolo sui livelli, VI,

VI-bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia sia ad

ordinamento militare che civile, compresi quelli dei Corpi di Polizia

che erano stati mantenuti al fuori della pronuncia della Corte e

delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (sentenza n.

63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

che il legislatore del 1992 con le norme denunciate ha operato

una compattazione verso l'alto (realizzata mediante un

reinquadramento in via transitoria delle posizioni degli allora

sovrintendenti e vicesovrintendenti), riallineate alla originaria

equiparazione tra sottufficiali, riducendo le discrasie e le

differenze ben più gravi che si sarebbero verificate nei confronti

degli stessi vicesovrintendenti rispetto alle altre forze di Polizia

(sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l.

7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con

modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,

dai Tribunali amministrativi regionali della Toscana e del Lazio con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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