Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3,

della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di

avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del

Corpo della guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 3

luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -

Sezione distaccata di Catania sul ricorso proposto da Franco Giosué

contro il Ministero della difesa ed altro, iscritta al n. 665 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Franco Giosué nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

- Sezione distaccata di Catania ha sollevato, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel corso di un

giudizio per l'annullamento di provvedimento del Ministro della

Difesa, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata da

tenente colonnello del ruolo ad esaurimento degli ufficiali di

complemento dell'Esercito tendente ad ottenere la valutazione, ai

fini dell'avanzamento al grado di colonnello, alla stessa stregua

degli ufficiali in servizio permanente effettivo;

che il tribunale rimettente osserva che la disposizione citata -

sulla cui base è stato legittimamente adottato il provvedimento

reiettivo impugnato nel giudizio a quo - stabilisce che il grado di

vertice degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e

dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli ad esaurimento - istituiti con

legge 20 settembre 1980, n. 574 - è, fino alla vigilia della

cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o

corrispondente, fermo restando il beneficio della c.d. promozione

alla vigilia di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986,

n. 224, e che pertanto, stante il chiaro tenore letterale della

norma, alla suddetta categoria di ufficiali è preclusa la

possibilità di beneficiare nel corso del servizio di ulteriori

avanzamenti di carriera;

che tale limitazione, ad avviso del tribunale, sarebbe illogica,

nel raffronto con il complessivo quadro normativo concernente gli

ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento trattenuti in

servizio con rapporto di impiego, quadro caratterizzato dalla

progressiva sostanziale assimilazione tra i detti ufficiali e gli

ufficiali in servizio permanente effettivo;

che, in particolare, mentre agli ufficiali di complemento del

ruolo ad esaurimento erano applicabili, prima della legge n. 404 del

1990, le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente

effettivo, ma con esclusione del diritto di precedenza al comando a

favore degli ufficiali dei ruoli normali o speciali e con la

limitazione della carriera al grado di tenente colonnello, l'art. 12,

comma 1 della citata legge n. 404 del 1990 ha disposto il transito

degli ufficiali del ruolo in questione dalla categoria del congedo

(titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113) a quella degli

ufficiali in servizio permanente effettivo (titolo III della medesima

legge n. 113); con tale modifica - osserva il giudice rimettente - il

legislatore avrebbe sostanzialmente equiparato gli obblighi ed oneri

di servizio delle due categorie di ufficiali, cosicché risulterebbe

discriminatorio (per diverso trattamento di eguali situazioni) e

lesivo del principio di imparzialità l'aver stabilito, con la norma

denunziata, la preclusione al principale vantaggio che da quel

transito di ruoli sarebbe potuto derivare, e cioè l'avanzamento di

carriera oltre il grado di tenente colonnello;

che, inoltre, il giudice a quo sottolinea che gli ufficiali del

ruolo ad esaurimento sono stati trattenuti in servizio per le

esigenze delle Forze Armate, e che il legislatore ha previsto

ampliamenti dei ruoli normali destinati a coprire i vuoti che si

andavano determinando man mano che interveniva il pensionamento degli

ufficiali del ruolo ad esaurimento; segni, questi, rivelatori della

ritenuta identità delle funzioni svolte dalle due categorie, e

dunque della denunziata irrazionalità di una disciplina che opera

una "distinzione penalizzante" all'interno di una categoria oramai

riunificata anche sul piano del riconoscimento normativo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione; e che, con deduzioni peraltro

presentate fuori termine, Franco Giosué, ricorrente nel giudizio a

quo, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità

costituzionale;

Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura erariale, il

tribunale rimettente muove dall'assunto che per effetto del passaggio

degli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo ad esaurimento

dalla categoria del congedo a quella del servizio permanente si

sarebbe verificata la "soppressione" del detto ruolo, là dove

l'effetto prodotto dall'art. 12 della legge n. 404 del 1990, oltre al

disposto "transito" degli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento

nella categoria del servizio permanente, è quello che sancisce che i

ruoli ad esaurimento assumono la denominazione di "ruoli ad

esaurimento in servizio permanente";

che pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo,

non si è verificata la "soppressione" dei ruoli ad esaurimento già

istituiti con la legge n. 574 del 1980, né la "riunificazione" di

tali ruoli con i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio

permanente effettivo, bensì la confluenza nella categoria del

servizio permanente di un ruolo, quello ad esaurimento, che continua

a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali già

facenti parte della citata categoria;

che non puntuali risultano altresì le conseguenze, discendenti

da quella premessa, ipotizzate dall'ordinanza di rimessione, in tema

di asserita identità di funzioni e obblighi dei due ruoli posti a

raffronto: se per un verso la generica equiparazione di obblighi di

servizio discende dall'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986,

n. 224, e non dalla norma sospettata di incostituzionalità, per

altro verso, con il comma 5 della disposizione sottoposta a verifica

di costituzionalità, è stato ribadito il diritto di precedenza al

comando in favore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali in

servizio permanente effettivo rispetto agli ufficiali dei ruoli ad

esaurimento "transitati" nella categoria del servizio permanente;

che permangono quindi una distinzione dei ruoli e una

diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo

all'importante diritto alla precedenza del comando, tali da non

consentire di affermare l'identità delle situazioni poste a

raffronto; difetta, in tal modo, il presupposto essenziale della

asserita violazione dei principi costituzionali invocati, essendo

coerente con l'assetto dei due ruoli il permanere della diversità di

valutazione, ai fini dello sviluppo della carriera, del tipo di

reclutamento con cui gli ufficiali sono stati rispettivamente immessi

in servizio, tenuto conto dell'indubbia maggiore selettività del

reclutamento previsto per i ruoli normali e speciali in servizio

permanente effettivo;

che la complessiva diversità delle situazioni considerate

esclude la denunciata difformità dai parametri costituzionali

invocati della differenziazione mantenuta, quanto alla progressione

in carriera, tra i due ruoli, afferenti a situazioni disomogenee di

stato giuridico (sent. n. 440 del 1992; ord. n. 584 del 1988; sent.

n. 224 del 1987) e quindi tali da far apparire non irragionevole la

scelta del legislatore;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990,

n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e

sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di

finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -

Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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