Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo

comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal

Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Costalunga

Antonio ed altro, iscritta al n. 916 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 4 ottobre

1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, della

legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria

compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione

consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di

escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,

l'attitudine a recare offesa alla persona;

considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 108 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn.

232 e 238 del 1982, nn. 58, 112 e 221 del 1983, n. 4 del 1984, e che

nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.

110, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della

Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con ordinanza del 4 ottobre

1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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