Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità

pensionabile) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Eredi di Talamo

Luigia ed I.N.P.S., iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione degli Eredi di Talamo Luigi e

dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra

Talamo Luigia e l'INPS ed avente ad oggetto il riconoscimento del

diritto a pensione di invalidità, il Pretore di Roma con ordinanza

del 21 novembre 1991 (reg. ord. n. 48 del 1992) sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,

n. 222, il quale esclude il diritto ora detto per gli iscritti

nell'assicurazione generale lavoratori autonomi, che presentino

domanda obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,

e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che presentino

domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

che ad avviso del Pretore la detta esclusione, per il caso in

cui il lavoratore, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non

avesse versato il minimo contributivo per ottenere la pensione di

vecchiaia, poteva contrastare con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto dava luogo ad un ostacolo capace di impedire lo "sviluppo

della persona umana", nonché con l'art. 38 della Costituzione, ossia

col diritto alla previdenza e all'assistenza sociale;

che tanto l'INPS quanto gli eredi della parte privata si

costituivano, tutti facendo presente che la questione era stata già

decisa da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988;

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata

illegittima con la sentenza ora detta, onde la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,

n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile),

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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