Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bislegge 333/1992
  • art. 3legge 359/1992
  • art. 3legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis comma 7-bis, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, promosso con ordinanza emessa

il 16 aprile 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Lecce

nel procedimento civile vertente tra Galluccio Adolfo e il comune di

Galatina, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1999, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ordinanza in data 16 aprile 1999 (R.O. n. 399

del 1999), il giudice istruttore presso il Tribunale di Lecce ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis

comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto

dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -, che

disciplina la liquidazione del danno per occupazioni illegittime di

suoli per pubblica utilità, per violazione degli artt. 3, 42 e 28

della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

inammissibilità della questione, non risultando dall'ordinanza di

rimessione che sia stata accertata, con la natura edificatoria dei

terreni occupati, la sussistenza dei presupposti di applicazione

della norma denunciata, e non emergendo, pertanto, elementi

sufficienti per operare la necessaria verifica di rilevanza

dell'incidente di costituzionalità sollevato; nel merito, per la

manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata

con sentenza n. 148 del 1999;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva

di motivazione sia quanto alla rilevanza, nel giudizio a quo, della

questione sollevata - peraltro già dichiarata non fondata da questa

Corte con sentenza n. 148 del 1999 -, sia quanto alla sua non

manifesta infondatezza;

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e

28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di

Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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