Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e 4,

della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della

magistratura militare), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 14 ed

il 21 ottobre (n. 2 ord.) 1997 del consiglio della magistratura

militare rispettivamente iscritte al n. 907 del registro ordinanze

1997 ed ai nn. 33 e 87 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 6 e 9, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Consiglio della magistratura militare in sede

disciplinare ha sollevato, con tre ordinanze di analogo tenore,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4,

della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della

magistratura militare), nelle parti in cui non prevedono

l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della

magistratura militare nonché meccanismi che garantiscano

l'invariabilità numerica del collegio nel procedimento disciplinare

nei confronti dei magistrati militari, per l'ipotesi in cui alcuni

dei componenti effettivi (per astensione, ricusazione o altri

impedimenti) si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle

relative deliberazioni;

che, a parere del rimettente, tali lacune legislative si

porrebbero in primo luogo in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione perché altererebbero l'equilibrio del sistema,

determinando una disparità di trattamento tra magistrati ordinari

(il cui Consiglio superiore ha una disciplina ove non si riscontrano

gli inconvenienti lamentati) e magistrati militari che sarebbe del

tutto irragionevole, essendo costituzionalmente garantita

l'indipendenza di entrambe le categorie di magistrati;

che sarebbe violato anche il principio di precostituzione del

giudice naturale, di cui all'art. 25, primo comma, della

Costituzione, che comporterebbe la preventiva determinazione per

legge non soltanto del tipo di collegio destinato a svolgere una

certa attività giurisdizionale, ma anche del numero invariabile di

componenti che deve garantire che lo svolgimento della suddetta

attività non sia soggetto a cambiamenti contingenti, legati al

singolo procedimento.

Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione

analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo

stesso Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare in

riferimento agli artt. 3 e 108 Cost., è stata dichiarata non fondata

(sentenza n. 52 del 1998);

che nella suddetta decisione, è stato escluso che l'omologazione

del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore

della magistratura, cui è ispirata la legge 30 dicembre 1988, n.

561 (sentenza n. 71 del 1995), debba, per esigenze costituzionali,

spingersi fino a prescrivere una composizione fissa e la presenza di

componenti supplenti nelle procedure disciplinari di competenza

dell'organo di autogoverno della magistratura militare;

che nella stessa sentenza è stato altresì sottolineato che,

come più volte affermato da questa Corte, i collegi che esercitano

funzioni giudiziarie in materia disciplinare non si pongono in

contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza quando la

loro composizione sia "variabile", in quanto "la variabilità

numerica, comunque la si consideri, non è idonea a pregiudicare

l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la

libertà di giudizio dei membri intervenuti" (sentenza n. 284 del

1986);

che neppure può considerarsi violato l'art. 25, primo comma,

della Costituzione essendo la tematica della variabilità numerica

della composizione del collegio estranea al concetto di "giudice

naturale precostituito per legge";

che il giudice a quo non propone ulteriori argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati o comunque tali da indurre ad un

diverso scrutinio di costituzionalità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre

1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della

Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare in sede

disciplinare con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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