Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro"), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1979

dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara, iscritta al n.

332 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza 30 luglio 1979

- sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente

statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a

riposo fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le

lavoratrici coniugate o con prole - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,

dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui

non estende ai dipendenti statali di sesso maschile la facoltà di

beneficiare della disposizione in tal senso dettata, a favore delle

lavoratrici coniugate o con prole, nell'art. 42, terzo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla

lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per

collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di

restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di

età previsti per gli uomini;

che tale norma non è applicabile nel giudizio a quo, essendo la

facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente

statale coniugata o con prole, disciplinata dall'art. 42 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, non impugnato nell'ordinanza di

rimessione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977

n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

lavoro"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari