Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla

registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro

automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro),

nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.l. 2 ottobre 1981,

n 546 nella legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, promosso

con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di

1° grado di Macerata, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 aprile 1984 la Commissione

Tributaria di primo grado di Macerata, su ricorso proposto da Lignini

Agostino contro l'Ufficio del Registro di Macerata, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della l. 23 dicembre 1977 n.

952 - Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da

prodursi al pubblico registro automobilistico - prevedente, per

l'omissione della richiesta entro il termine di legge delle

formalità di cui al precedente art. 1, l'applicazione della sanzione

di cui all'art 67 d.P.R. n. 634 del 1972 (Disciplina dell'imposta di

registro);

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che l'applicazione di una sanzione amministrativa,

effettuata mediante il rinvio a quanto previsto per più generale

fattispecie assimilabile, non si prospetta tale da impingere a

violazione dell'art. 3 Cost.;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della l. 23 dicembre 1977 n.

952 - Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da

prodursi al pubblico registro automobilistico - sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, in relazione

all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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