Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1973 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Brasiello Vincenzo e Forgione Filippo,

iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23 gennaio 1974;

2) ordinanza emessa il 6 novembre 1973 dal pretore di Piacenza nel

procedimento civile vertente tra Cordani Aldo e Malaspina Silvano,

iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.

Visti gli atti di costituzione di Cordani Aldo e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con le ordinanze del tribunale di Napoli e del pretore

di Piacenza di cui in epigrafe è sollevata la questione se l'art. 22

della legge 1969, n. 990, contrasti con l'art. 24 della Costituzione,

dubitandosi - per il "caso in cui l'assicuratore rimanga ignoto

(perché il danneggiante non si è fermato, non ha esposto il

contrassegno, si è rifiutato di esibire il certificato assicurativo,

ecc.)" - che il danneggiato resti, in concreto, privo di ogni tutela

giudiziaria, essendo per lui impossibile l'adempimento dell'onere della

previa comunicazione e del conseguente rispetto del termine moratorio;

che, posta la richiamata unicità di oggetto dei rispettivi

giudizi, è opportuno disporre la loro riunione per addivenire ad unica

decisione.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 citato, con riferimento allo stesso parametro

costituzionale, è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 97

del 1973, anche con riguardo all'ipotesi (ricorrente nei giudizi a

quibus) che dal sinistro siano, in particolare, derivati danni per le

sole cose;

che non sono stati addotti né sussistono motivi per discostarsi da

detta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal

tribunale di Napoli e dal pretore di Piacenza, in riferimento all'art.

24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già

dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari