Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e

undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica),

promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di

Como nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Como, nel procedimento civile

vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente ad oggetto la

perequazione della pensione liquidata alla attrice in data 1° aprile

1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696 del 1989), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella

parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore,

alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di

calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;

che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt.

3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparità di trattamento che

si crea tra pensionati che pure hanno un passato lavorativo e

contributivo pressoché identico, e per la notevole diminuzione del

trattamento pensionistico che si verifica per cui esso risulta

inadeguato a soddisfare le esigenze di vita di una categoria di

pensionati;

che nessuna delle parti si è costituita né vi sono stati

interventi;

Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate da

questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente,

manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o

profili nuovi che possano fondare una differente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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