Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con

ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la

Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di

Romano Emanuele, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

nella parte in cui limita la possibilità di applicare le sanzioni

sostitutive delle pene detentive ai soli reati di competenza del pretore;

che a tal proposito il giudice a quo rileva come la limitazione

stabilita dalla norma impugnata debba essere necessariamente

apprezzata, sul piano della relativa conformità al parametro

invocato, in rapporto alle profonde modifiche che nel tempo è venuta

a subire la competenza del pretore, giacché, mentre all'epoca della

entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 il pretore "si occupava

di reati che nel loro complesso potevano considerarsi minori", una

simile evenienza non è invece più riscontrabile attualmente,

essendo stata devoluta alla competenza di quell'organo una sfera di

cognizione notevolmente ampliata; sicché, venuta meno la ratio che

sosteneva la disposizione oggetto di denuncia, la stessa finisce per

rappresentare, secondo la Corte rimettente, nulla più che un

"odioso" residuo idoneo a generare solo una incomprensibile

discriminazione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i rilievi svolti dal giudice a quo colgono

indubbiamente nel segno quando pongono in evidenza gli elementi di

profonda distonia che la disciplina delle sanzioni sostitutive è

venuta a subire a seguito delle modifiche apportate alla competenza

del pretore, non potendosi certo revocare in dubbio la circostanza

che l'equilibrato assetto di quel sistema, disegnato dal legislatore

del 1981 sulla falsariga di un modello di giudice destinato alla

trattazione degli affari "minori", risulta ormai profondamente

turbato, per non dire irrimediabilmente compromesso, dalla notevole

estensione dei criteri quantitativi e qualitativi sulla cui base il

legislatore del codice ha definito l'area delle fattispecie devolute

alla cognizione pretorile, facendo leva, fra l'altro,

sull'intervenuta scomposizione delle funzioni requirenti e

giudicanti, prima cumulate nello stesso organo;

che, tuttavia, l'intervento caducatorio che il giudice a quo

sollecita, fuoriesce dai poteri di questa Corte, giacché lo stesso,

essendo vòlto esclusivamente ad espungere uno dei fondamentali

criteri sui quali il legislatore ha calibrato l'intero impianto

normativo delle sanzioni sostitutive, senza che a quel criterio possa

sostituirsene altro che risulti essere costituzionalmente imposto,

finisce per risolversi in una complessiva ridefinizione del quadro

normativo che non può che riservarsi alla ordinaria sfera della

discrezionalità legislativa, dovendosi a tal fine postulare nuove

scelte sugli eventuali limiti da imporre alla sostituibilità delle

pene detentive brevi ed una diversa individuazione delle fattispecie

oggettivamente escluse a norma dell'art. 60 della legge n. 689 del

1981;

che, pertanto, pur tenuto conto della gravità del problema

sollevato e delle condivisibili censure che il giudice a quo muove

alla vigente disciplina, non resta a questa Corte altra via che

quella di auspicare con la massima fermezza un celere ed adeguato

intervento legislativo che valga a riarmonizzare l'intero sistema

delle sanzioni sostitutive, pena, altrimenti, il permanere di seri ed

inaccettabili squilibri che non poco incidono sull'invocato principio

di uguaglianza;

e che, quindi, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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