Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1987 dalla Commissione

Tributaria di I grado di Messina sui ricorsi proposti da Spadaro

Rosario contro l'Ufficio I.V.A. di Messina, iscritta al n. 681 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, pervenuta

alla Corte il 22 dicembre 1989 (R.O. n. 681 del 1989), la Commissione

Tributaria di I grado di Messina, nei procedimenti riuniti promossi

da Spadaro Rosario contro l'Ufficio I.V.A. di Messina, aventi ad

oggetto la rettifica delle dichiarazioni annuali dei redditi relative

agli anni 1977, 1978, 1979 e 1980, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto

1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di

accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio I.V.A. sino alla

data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino a

quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del

1982;

che, secondo la Commissione remittente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio

finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di

entrata in vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente

alla dichiarazione integrativa, lo si lascerebbe arbitro di

determinare una situazione di maggiore o minor favore per il

contribuente, consentendogli o no di godere della definizione

agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza

e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della

questione;

Considerato che la stessa questione è già stata dichiarata da

questa Corte non fondata (sentenza n. 575 del 1988) e,

successivamente, manifestamente infondata (ordinanze nn. 1075 del

1988, 119, 121 e 518 del 1989, 22 del 1990);

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429

(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di

Messina con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari