Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre

1977, n. 790 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale

delle telecomunicazioni di Malaga-Torremolinos) e dell'art. 2 del

d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio 1985,

n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1986 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto

dalla S.p.a. TVR-VOXSON contro il Circolo costruzioni telegrafiche e

telefoniche di Roma ed altro, iscritta al n. 111 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, sul ricorso proposto dalla

TVR-VOXSON S.p.a. per l'annullamento dell'ordinanza 4 aprile 1985,

adottata dal Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma -

con la quale si intimava l'immediata disattivazione dell'impianto

radioelettrico della ricorrente, in quanto interferente, mediante le

trasmissioni effettuate sul canale 50 UHF, con la ricezione dei

programmi della Rete Tre RAI nell'area di servizio del ripetitore di

Velletri - ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 18 gennaio

1987, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 21 Cost., della legge 7 ottobre 1977, n. 790 (Ratifica ed

esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni

adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973), nella parte in

cui lo Stato italiano si impegna ad assegnare le frequenze su radio e

telecomunicazioni, nonché dell'art. 2 del d.-l. 6 dicembre 1984, n.

807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n.

10 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive);

che il giudice a quo, dopo aver escluso la sussistenza del

"preuso" del canale 50 UHF dedotto da parte della TVR-VOXSON, ha

ritenuto pregiudiziale l'esame della questione di legittimità

costituzionale delle norme suindicate, e non manifestamente infondata

la questione stessa, in quanto con le norme censurate viene

attribuito all'amministrazione statale il potere di assegnare le

frequenze, senza che siano stati recepiti con apposita legge i

requisiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202

del 1976, ed è consentita la prosecuzione dell'attività delle

emittenti private già in funzione, senza la contestuale introduzione

di una normativa tesa ad evitare situazioni di monopolio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo

l'inammissibilità della questione per carenza di motivazione in

punto di rilevanza;

Considerato che l'ordinanza è carente di motivazione sulla

rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo non fornisce

spiegazione alcuna circa l'incidenza, sul giudizio di annullamento

dell'ordinanza di disattivazione adottata a tutela delle trasmissioni

del servizio pubblico, della questione di legittimità delle norme

concernenti l'assegnazione delle frequenze alle emittenti private e

la prosecuzione, in via provvisoria, delle attività delle medesime

emittenti già in funzione;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge 7 ottobre 1977, n. 790, e dell'art. 2 del

d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella

legge 4 febbraio 1984, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 21 Cost. dal T.A.R. del Lazio con ordinanza emessa il 18 gennaio

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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