Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 1°

febbraio 1977, n. 12 convertito con modificazioni in legge 31 marzo

1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Esselunga e Stanzione

Maria ed altri iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Milano

nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Esselunga ed Alloggio

Caterina ed altri iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima

serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1990, pervenuta alla

Corte costituzionale il 28 gennaio 1991 (R.O. n. 50/91), il Tribunale

di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con

modificazioni in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui

esclude, senza limiti temporali, la computabilità dell'indennità di

contingenza sulla quattordicesima mensilità del settore commercio;

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Tribunale

con altra ordinanza di pari data, pervenuta alla Corte il 4 febbraio

1991 (R.O. n. 81/91);

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che è opportuno disporre la riunione dei giudizi

affinché siano decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata decisa dalla sentenza n. 124 del

1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta

dal 28 febbraio 1986, della norma impugnata, nella parte in cui non

consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi

retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione

collettiva prevalente nel settore dell'industria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo

1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di

contingenza), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte

qua con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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