Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,

quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1991 (recte 1990), n.

407 (Disposizionidiverse per l'attuazione della manovra di finanza

pubblica 1991-93), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1992 dal

Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Flaiani Paolo e

l'INPS, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel giudizio promosso contro l'INPS da Flaiani Paolo

- volto alla restituzione del contributo, relativo al primo anno

della sua attività di libero professionista, versato al Servizio

Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 14, della legge 29

dicembre 1990, n. 407 -, il Pretore di Fermo ha sollevato, con

ordinanza emessa il 29 marzo 1992, questione di legittimità

costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui non consente al libero

professionista la prova di aver percepito un reddito inferiore a

quello minimo presunto per la determinazione del contributo sociale

di malattia;

Considerato che, nel risolvere identica questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal Pretore di Lecce con ordinanza 30

novembre 1991 (richiamata dallo stesso Pretore di Fermo), questa

Corte, con sentenza n. 256/1992, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29

dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della

manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella

determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati,

non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile;

Considerato che, per effetto della predetta pronuncia, la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di

Fermo si appalesa manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29

dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della

manovra di finanza pubblica 1991-93), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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