Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1989 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo

sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il

14 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma

sul ricorso proposto da Di Girolamo Maria contro il secondo Ufficio

del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 803 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Di Girolamo

Maria ed avente ad oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta

sull'incremento di valore degli immobili in relazione alla vendita di

una abitazione effettuata nel 1983, la Commissione tributaria di

primo grado di Roma con ordinanza del 14 aprile 1988 (reg. ord. n.

803 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 168 del 1982;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione, che prevede

l'esenzione dall' I.N.V.I.M. delle alienazioni a titolo oneroso di

abitazioni non di lusso, effettuate successivamente alla data di

entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 1983, a

condizione che l'alienante reimpieghi entro un anno interamente

l'intero corrispettivo nell'acquisto di altro immobile da destinare a

propria abitazione, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui esclude dal beneficio fiscale il

caso di mancato reimpiego, anche parziale, del corrispettivo

conseguito;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha

chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente

infondata in quanto già ritenuta tale con ord. n. 341 del 1987,

nella quale si è osservato che le situazioni poste a confronto, di

chi destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di

immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro

immobile adibito a propria abitazione, con il conseguente beneficio,

per ciò stesso, dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece

reimpieghi solo "parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto

acquisto, sono palesemente differenti in relazione alla ratio della

norma, che è sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo

sviluppo dell'edilizia abitativa;

che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di

concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del

reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo, anche

dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del

tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della

disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il

pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a

propria abitazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982

n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa),

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe, già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 341

del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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