Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2000

Altra decisione · depositata il 26/06/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5

marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi

assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti),

promosso con Ordinanza emessa l'8 settembre 1998 dal pretore di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavallini Franco e la

Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed

architetti ed altro iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Cavallini Franco;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Anna Campilii per Cavallini

Franco.

Ritenuto che con Ordinanza emessa l'8 settembre 1998 il pretore

di Bologna, nel corso di un giudizio promosso da Franco Cavallini

contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli

ingegneri ed architetti e l'Istituto nazionale di previdenza per i

dirigenti di aziende industriali, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990,

n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini

previdenziali per i liberi professionisti), "nella parte in cui, ai

fini del diritto e della misura di un'unica pensione, tale

disposizione prevede modalità di ricongiunzione dei periodi di

contribuzione esistenti presso le diverse gestioni previdenziali

difformi da quelle stabilite, per i lavoratori autonomi iscritti o

stati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi

gestite dall'Inps, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29";

che la prospettata questione, sollevata ad istanza di parte,

sarebbe ad avviso del giudice a quo rilevante, giacché l'attore nel

giudizio principale chiede, tra l'altro, che il quantum dell'onere di

ricongiunzione spettante all'Inpdai - presso il quale egli intende

effettuare la ricongiunzione della posizione assicurativa

precedentemente maturata presso la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza per gli ingegneri ed architetti, allo scopo di ottenere la

pensione di anzianità - "sia determinato analogamente a quanto il

terzo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dispone

per gli altri lavoratori autonomi";

che la questione, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, non è, ad avviso del giudice rimettente,

manifestamente infondata, non potendosi giustificare la disparità di

trattamento tra liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti

all'Inps risultante dall'impugnato art. 2 della legge n. 45 del 1990,

che impone ai primi di versare alla gestione accentratrice l'intera

riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa

dell'incremento di pensione derivante dalla ricongiunzione (al netto

dei contributi trasferiti dalla gestione di provenienza), in

difformità da quanto previsto per i secondi, i quali, in base

all'art. 2 della legge n. 29 del 1979, invocato quale tertium

comparationis sono assoggettati ad un onere di ricongiunzione

inferiore, corrispondente al cinquanta per cento della riserva

matematica (da versare alla gestione previdenziale di destinazione,

sempre al netto dei contributi trasferiti dalla gestione di

provenienza);

che anche in riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione la questione sarebbe, secondo il giudice a quo non

manifestamente infondata, giacché "impedire ... a un lavoratore di

valersi della ricongiunzione (fissando un prezzo di fatto per lui

insostenibile) sembra equivalente a impedire al medesimo l'accesso a

un mezzo che già il legislatore ha, in generale, stabilito come

adeguato alle esigenze di vita dei lavoratori versanti in situazioni

del tutto assimilabili a quelle di chi abbia necessità, per accedere

allo stesso mezzo, di una ricongiunzione contributiva";

che nel presente giudizio costituzionale si è costituito il

ricorrente nel procedimento a quo per argomentare la fondatezza della

questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di

Bologna, svolgendo deduzioni in buona parte coincidenti con la

motivazione dell'ordinanza di rimessione, ed aggiungendo che "l'onere

della ricongiunzione al 100 per cento, piuttosto che al 50 per cento,

non è determinato in considerazione della gestione previdenziale

verso la quale si esercita la rincongiunzione - a dimostrazione che

la ragione di tale diversa onerosità non dipende dalla gestione -,

ma in considerazione della qualificazione giuridica del tipo di

attività del soggetto che esercita il diritto alla ricongiunzione

stessa: sicché si determina, in tal modo, una discriminazione

personale assolutamente inspiegabile";

che ad avviso della parte costituita nel presente giudizio,

il pregiudizio derivante dall'eccessiva onerosità della

ricongiunzione, come disciplinata dalla disposizione impugnata, "è

tanto più grave, in considerazione del fatto che il vigente

ordinamento non prevede alternative non onerose alla ricongiunzione -

quale potrebbe essere, in ipotesi, l'estensione al diritto interno

dell'istituto della totalizzazione ... -, sicché, il soggetto, ove

non sia in grado di affrontare detti oneri, rischia di perdere,

insieme alla possibilità di far valere tutti i periodi assicurativi,

il diritto stesso alla tutela previdenziale".

Considerato che, con la sentenza n. 61 del 1999, successiva

all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato infondata una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

n. 45 del 1990 analoga a quella sollevata dal pretore di Bologna;

che tuttavia, con riferimento alla mancata previsione di

forme di totalizzazione dei periodi assicurativi alternative alla

ricongiunzione onerosa - lamentata dalla parte privata -, la citata

sentenza n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui

non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il

diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni

nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla

ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi

pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione;

che pertanto l'intervenuta innovazione rende necessario

disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un

nuovo esame della questione, nel quadro complessivo della

sopravvenuta giurisprudenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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