Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 2,

e 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle

denominazioni di origine), promosso con ordinanza emessa il 25

novembre 1997 dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,

iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,

nel corso di un procedimento penale a carico di due persone imputate

del reato di cui all'art. 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

(Nuova disciplina delle denominazioni di origine), per avere prodotto

un quantitativo di Chianti in misura eccedente la resa massima

consentita dal disciplinare di produzione, con ordinanza in data 25

novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

per contrasto con gli articoli 3, 25 e 27, secondo (recte: terzo)

comma, della Costituzione, degli articoli 10 e 28 della citata legge

n. 164 del 1992;

che, ad avviso del giudice remittente, il contrasto con

l'articolo 3 della Costituzione discenderebbe dal fatto che le

disposizioni suddette prevedono un trattamento sanzionatorio assai

più grave rispetto a quello stabilito dall'articolo 516 del codice

penale per l'analoga ipotesi della vendita di sostanze alimentari non

genuine come genuine;

che, sempre ad avviso del remittente, le disposizioni censurate

violerebbero l'articolo 25 della Costituzione, perché accomunano sul

piano sanzionatorio condotte disomogenee, difficilmente assimilabili

e dotate di diversa offensività, mentre la pena edittale, oltre ad

essere di per sé eccessiva ed irragionevole, contrasterebbe con il

principio di tendenziale rieducazione del reo, di cui all'articolo

27, terzo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale,

sotto tutti i profili prospettati dal giudice remittente, è stata

dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n.

456 del 1997;

che, non essendo stati prospettati argomenti ulteriori rispetto a

quelli già esaminati, anche la questione sollevata dal pretore di

Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992,

n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), sollevata,

in riferimento agli articoli 3, 25 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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