Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1995

Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in

materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con

modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e degli artt. 1,

3, 4 e 6 della legge della Regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n.

21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) in attuazione

della legge 9 novembre 1988, n. 475), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel

procedimento penale a carico del legale rappresentante della ditta

CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di Roteglia, iscritta al n. 62 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1993 dal Pretore di Reggio

Emilia nel procedimento penale a carico di Ferrari Claudio, iscritta

al n. 210 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Reggio Emilia e il Pretore di Reggio Emilia, con due

ordinanze di contenuto analogo, la prima emessa il 3 novembre 1993,

iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1994 e la seconda emessa il

28 ottobre 1993, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1994,

hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni

urgenti in materia di rifiuti industriali), convertito nella legge 9

novembre 1988, n. 475, nonché degli artt. 1, 3, 4 e 6 della legge

regionale dell'Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21 (Norme

concernenti le materie prime secondarie (MPS) in attuazione della

legge 9 novembre 1988, n. 475), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117

della Costituzione;

che, in particolare, la prima ordinanza è stata emessa dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio

Emilia nel corso di un procedimento penale a carico del legale

rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di

Roteglia, imputato del reato di cui agli artt. 3, comma 5, e

9-octies, del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito nella legge

n. 475 del 1988, per non aver tenuto un registro di carico e scarico

dei rifiuti speciali, e la seconda è stata emessa dal Pretore di

Reggio Emilia nel corso di un procedimento penale a carico del legale

rappresentante della società cooperativa "Gheo", imputato del reato

di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n.

915, per aver svolto attività di smaltimento di rifiuti senza

l'autorizzazione prescritta;

che i giudici a quibus, aderendo ad un principio affermato dalla

Corte di cassazione, ritengono che le materie prime secondarie non

costituiscano una categoria autonoma, ma al contrario siano una

specie particolare di rifiuti e che, di conseguenza, possa accadere,

come nei casi sottoposti alla loro cognizione, che i residui

derivanti da una determinata attività produttiva possano essere

qualificati, allo stesso tempo, sia come "rifiuti", sia come "materie

prime secondarie" (nel primo caso si trattava di cocci cotti di gres

porcellanato in monopressatura e scarti di argilla atomizzata cruda,

nel secondo di materiale litoide);

che entrambi i giudici ritengono che il rinvio alla legge

regionale, contenuto nell'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del

1988, per la disciplina di importanti aspetti del regime delle

materie prime secondarie, si ponga in contrasto con l'art. 25 della

Costituzione, in quanto consente alle regioni di togliere rilevanza

penale a determinati comportamenti in materia di smaltimento di

rifiuti, in violazione della riserva di legge statale in materia

penale, e ritengono altresì che tale norma violi l'art. 3 della

Costituzione, perché determina una disparità di trattamento tra

cittadini di diverse regioni;

che i giudici rimettenti affermano che sarebbe viziata di

incostituzionalità, per violazione dell'art. 117 della Costituzione,

anche la legge regionale dell'Emilia-Romagna, n. 21 del 1992, perché

essa avrebbe dettato la disciplina delle materie prime secondarie

senza rispettare pienamente l'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del

1988, che impone alle regioni di legiferare in tale ambito "in

conformità agli indirizzi e alle norme tecniche" statali,

attualmente insussistenti, in seguito all'annullamento, da parte

della sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990, del

decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, sollevando dubbi in ordine alla ammissibilità delle

questioni, in considerazione del fatto che, in seguito alla emissione

delle ordinanze, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n.

443, reiterato con decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, il cui art.

13 ha abrogato l'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e il cui art. 12

ha escluso la punibilità per le attività relative alle materie

prime secondarie, poste in essere in violazione del d.P.R. n. 915 del

1982, ma conformi al decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero alle

leggi regionali;

che, quanto al merito della questione, l'Avvocatura dello Stato

osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990

non ha annullato integralmente il decreto ministeriale 26 gennaio

1990 e quindi non ha inciso sulla esistenza di una normazione statale

costituente il presupposto della disciplina legislativa regionale

prevista dall'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del 1988, idonea a

garantire sia una sufficiente omogeneità del regime delle materie

prime secondarie su tutto il territorio nazionale, sia il rispetto

del principio di legalità, prescritto dall'art. 25 della

Costituzione;

Considerato che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte

questioni identiche e che, pertanto, i relativi giudizi possono

venire riuniti per essere congiuntamente decisi;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di

rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443

(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo

di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,

10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,

7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.

3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 13

abroga l'art. 2 del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito nella

legge n. 475 del 1988, impugnato da entrambi i giudici remittenti, e

il cui art. 12, comma 4, afferma la non punibilità di chi ha

commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal

d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di

trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle

previsioni del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi

regionali;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al

quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio

dinanzi a lui pendente ed eventualmente, qualora ricorrano i

presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

sollevare questione di legittimità costituzionale, impugnando le

norme sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia e al

Pretore di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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