Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 384/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19

settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di

sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, promossi con due

ordinanze emesse l'8 novembre 1995 e il 29 novembre 1995 dal Pretore

di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Panizzardi

Angelina ed altri e l'INPS e Andreetta Mafalda ed altra e l'INPS,

iscritte ai nn. 139 e 161 del registro ordinanze 1996 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Panizzardi Angelina e dell'INPS

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi contro l'INPS da

Angelina Panizzardi ed altri per ottenere l'integrazione al minimo di

pensioni già in godimento, il Pretore di Milano, con due ordinanze

dell'8 e del 29 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384,

convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte (terzo

comma) che prevede l'applicabilità del nuovo regime decadenziale

triennale anche nel caso in cui, essendo stata la domanda di

prestazione presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge

citato (19 settembre 1992), a questa data non fosse stato ancora

proposto il ricorso amministrativo. Il primo comma della disposizione

in esame reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che riduce da dieci a tre anni il

termine decadenziale del diritto ai ratei dei trattamenti

pensionistici, aggiungendo alle due date di decorrenza

alternativamente indicate dal testo originario (data di comunicazione

della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi

dell'Istituto, ovvero data di scadenza del termine stabilito per la

pronunzia) una terza ipotesi riferita alla "data di scadenza dei

termini prescritti per l'esaurimento del procedimentoamministrativo,

computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di

prestazione"; il comma 3 dispone che la nuova disciplina non si

applica "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima

data";

che, nei casi di specie, essendo stato il ricorso amministrativo

proposto dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 384 del 1992,

il giudice rimettente, ha ritenuto di argomentare a contrario dalla

sentenza n. 20 del 1994 di questa Corte l'applicabilità dell'art.

4, primo comma, del decreto-legge, a stregua del quale i ricorrenti

sarebbero decaduti dall'azione giudiziaria, essendo ampiamente

trascorsi al momento della sua proposizione tre anni dalla scadenza

dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento

amministrativo;

che, così interpretato, l'art. 4 del decreto-legge citato viene

impugnato per contrasto: a) con l'art. 24 Cost., in quanto comporta

il sacrificio di diritti che, fino al giorno dell'entrata in vigore

del nuovo regime, esistevano e potevano essere fatti valere in

giudizio; b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché la mancata

previsione di un regime transitorio per situazioni come quelle in

questione attua una sorta di espropriazione di diritti previdenziali

costituzionalmente garantiti;

che nel primo giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente concludendo per la fondatezza della questione;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata,

ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di infondatezza;

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa

Corte e dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con

sentenza n. 128 del 1996;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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