Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal

Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra

D'Anna Alfonso ed il Prefetto di Piacenza, iscritta al n. 21 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Fiorenzuola d'Arda, con ordinanza del

14 novembre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di

accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in

seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della

legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla

circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di

circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei

requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo:

a) irragionevole identità di trattamento fra veicoli

suscettibili di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti

necessari per conseguire la carta di circolazione e veicoli non

suscettibili di regolarizzazione;

b) irragionevole disparità di trattamento rispetto alla

previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981,

n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo

comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la

confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene

pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di

assicurazione per almeno sei mesi;

Considerato che su entrambe le questioni la Corte si è già

pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n.

148 del 1986 e n. 290 del 1986), dichiarandole inammissibili, in

quanto "la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini

tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della

confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non

potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte

discrezionali, come tali demandate al solo legislatore";

Visti gli atti 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in

epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo

comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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