Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi

primo e secondo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,

ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465

(Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.

1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente,

tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico

dei bilanci universitari), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre

1976 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Torre Eugenio

contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 231

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 169 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione del Ministero della Pubblica

Istruzione nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e

secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,

ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, nella

parte in cui, omettendo di stabilire criteri per la sostituzione nella

Commissione esaminatrice del concorso ad assistente ordinario del

professore incaricato della materia alla cui cattedra si riferisce il

concorso, impone di escludere dal concorso stesso il candidato che con

detto professore si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il

quarto grado, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Considerato che la determinazione dei criteri richiesta dal giudice

a quo importa scelte che non spettano alla Corte costituzionale ed in

particolare una serie di previsioni anche organizzative riservate alla

discrezionalità del legislatore:

che dunque la questione è manifestamente inammissibile (v.

sentenze nn. 205, 214 e 314/1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con

modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, sollevata

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROFHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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