Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1983

Altra decisione · depositata il 25/07/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno

di legge n. 142, approvato il 18 dicembre 1981 dall'Assemblea regionale

siciliana (Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in

favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento

economico della Cassa integrazione guadagni) promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28

dicembre 1981, depositato in cancelleria il 5 gennaio 1982 ed iscritto

al n. 3 del registro ricorsi 1982 e del quale è stata data notizia

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 1982 e nella

Gazzetta Ufficiale della Reg. Sicilia n. 5 del 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del

Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,

con ricorso notificato il 28 dicembre 1981, ha impugnato - per

contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lett. f), dello

Statuto speciale della Regione Sicilia - l'art. 1 del disegno di legge

n. 142, "Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in

favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento

economico della Cassa integrazione guadagni", approvato dall'Assemblea

regionale siciliana nella seduta 18 dicembre 1981.

Rilevato che il suddetto disegno di legge è divenuto legge

regionale 29 dicembre 1981, n. 175, priva dell'impugnato art. 1, che è

stato, poi, soppresso dall'art. 3 legge 5 agosto 1982, n. 100

"Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il

pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che

usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge

23 aprile 1981, n. 155".

Rilevato che, conseguentemente, il Commissario dello Stato, con

atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è

stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione Sicilia.

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del

processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1 983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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