Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/1986

Altra decisione · depositata il 18/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68

("Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione

collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29

marzo 1983, n. 93") in relazione al quale il Presidente della Regione

Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato

il 19 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 9 giugno 1986, ed

iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1986.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avv. Gualtiero Rueca per la Regione Lombardia e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Lombardia, con il ricorso di cui in

epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione in

via incidentale, del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 66 del 20 marzo 1986

("Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione

collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego

29 marzo 1983, n. 93") nella parte in cui comprende in un unico

comparto di contrattazione collettiva, insieme al personale delle

Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, anche

il personale dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e loro

consorzi e associazioni e di altri enti di svariata natura, come le

Camere di commercio, le ex IPAB, gli Istituti autonomi per le case

popolari, ecc. (art. 4 d.P.R. citato);

che nel ricorso la Regione assume che tale disposizione invaderebbe

la sfera legislativa e amministrativa riservata alle Regioni in materia

di ordinamento degli uffici ed enti da esse dipendenti, ledendo

altresì la loro autonomia sindacale, con conseguente violazione degli

artt. 5, 39, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e ponendosi anche

in palese contrasto con la determinazione e ripartizione dei comparti e

con la composizione della delegazione di parte pubblica alle

trattative, quali sono indicate nella stessa legge - quadro n. 93 del

1983;

che di conseguenza la Regione Lombardia chiede sia preliminarmente

sospesa l'esecuzione del d.P.R. impugnato motivando con le conseguenze

che potrebbero derivare dalla mancata sospensione sia per le

aspettative dei dipendenti che per le previsioni finanziarie degli enti

dalla eventualità di un accoglimento del ricorso e dal conseguente

annullamento del decreto, in quanto la pronuncia della Corte potrebbe

intervenire a trattative già avanzate o concluse;

che resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri osservando che

la soluzione adottata, con la determinazione del comparto unico e con

la composizione della delegazione di parte pubblica, risponde a quella

prevista nell'accordo del 21 dicembre 1984 con le Confederazioni

sindacali più rappresentative ed è del resto conforme agli indirizzi

indicati nella sentenza di questa Corte del 13 luglio 1984, n. 219; che

comunque non ricorrono i presupposti per far luogo alla sospensione

dell'esecuzione del d.P.R., non essendo fondato il timore di un fatto

compiuto e irreversibile, quale potrebbe essere una conclusione dei

negoziati sindacali prima della pronuncia della Corte nel merito.

Considerato che non sussistono allo stato le gravi ragioni che, ai

sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28

delle norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione della

esecuzione del decreto impugnato, non essendo concretamente

verificabile un qualsiasi pregiudizio immediato, in quanto da un lato

non vi è prova che siano prossime a conclusione trattative sindacali

per una definizione dell'accordo all'interno dei comparti definiti

dallo stesso d.P.R.; dall'altro, in virtù dell'art. 10 della legge -

quadro, nessuna disciplina eventualmente definita in sede di accordo

potrebbe trovare applicazione nei confronti del personale delle Regioni

e degli enti dipendenti senza un preventivo provvedimento regionale di

approvazione dell'accordo stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del d.P.R. 5

marzo 1986, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20

marzo 1986) proposta dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI- FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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