Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967 n. 699

(Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni

straordinari al personale del lotto"), promosso con l'ordinanza emessa

il 16 novembre 1978 dal Pretore di Genova su ricorso proposto da Bardi

Alfredo c/ Ministero delle Finanze ed altro iscritta al n. 102 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 dell'anno 1979.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Genova in

funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21

della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo

trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto")

nella parte in cui prevede che l'assegno vitalizio di riversibilità

venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite.

Rilevato che il caso è stato prospettato sotto il profilo della

violazione degli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 della Costituzione

poiché - pur in presenza della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che ha

equiparato i coniugi per i fini di cui in fattispecie - le più

favorevoli norme (art. 11) avrebbero efficacia solo a far tempo

dall'entrata in vigore della legge medesima.

Considerato che la posizione del vedovo risulta parificata, anche

retroattivamente, a quella della vedova (sentenza di questa Corte n. 6

del 1980), restando priva così la questione di base normativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21

della legge 6 agosto 1967 n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo

trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto")

sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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