Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale) promossi con due ordinanze emesse il 18 marzo 1996 dal

pretore di Belluno, iscritte ai numeri 482 e 483 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Belluno con due ordinanze di identico

contenuto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai

reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando

per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella

pecuniaria;

che a parere del giudice rimettente l'esclusione di che trattasi

non opererebbe per le violazioni previste dall'art. 1-sexies del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. "legge Galasso") - peraltro

oggetto di contestazione in uno soltanto dei procedimenti a quibus -

giacché, trattandosi di violazioni concernenti la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale, esulerebbero dalla materia

urbanistica ed edilizia cui la disposizione impugnata ha inteso

invece riferirsi;

che alla stregua di tale interpretazione risulterebbe pertanto

compromesso il principio di uguaglianza, considerato che la

violazione delle norme penali poste a tutela del paesaggio,

espressamente presidiato dall'art. 9 della Carta fondamentale,

sarebbe punita con sanzioni meno severe, grazie appunto al meccanismo

della sostituzione, rispetto a quelle comminate per le violazioni

edilizie ed urbanistiche;

che nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,

pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con

unica decisione;

che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul medesimo tema, ha

osservato che la prospettiva ermeneutica sulla quale si è radicata

la denunciata disparità di trattamento non può ritenersi assurta al

rango di "diritto vivente", e che, non potendosi al tempo stesso

ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a raffronto,

quella concernente l'edilizia e l'urbanistica e quella concernente il

paesaggio, non risulta nel complesso vulnerata la ragionevolezza

intrinseca del divieto denunciato, permettendo così di escludere che

la disciplina addotta come tertium comparationis evidenzi un uso

costituzionalmente censurabile della discrezionalità legislativa (v.

sentenza n. 145 del 1997, nonché, fra le altre, l'ordinanza n. 153

del 1998);

che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Belluno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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