Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 440/1992
  • art. 3legge 440/1992
  • art. 14legge 440/1992
  • art. 3legge 8/1993
  • art. 9legge 8/1993
  • art. 14legge 415/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, e 3, sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440

(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di

contabilità pubblica), dell'art. 14, secondo e quarto comma, del

decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di

finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni,

nonché disposizioni varie) e dell'art. 3, sesto comma, e 9, primo

comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti

in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), promosso

con ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso

proposto dal Comune di Camporotondo Etneo contro il Ministero

dell'Interno ed altro, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 prima

serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dal Comune di

Camporotondo Etneo per chiedere l'annullamento del decreto del

Prefetto di Catania n. 440/sett. 3° del 30 giugno 1993, di

irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del

decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440; del decreto del Ministro

dell'interno n. 18005/74604/02 del 16 ottobre 1993, di rigetto del

ricorso avverso il suddetto decreto prefettizio; nonché della

circolare del Ministro dell'interno F.L. n. 21/1992, posta a base dei

suddetti decreti, il T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di

Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3,

sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440 (Disposizioni

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),

non convertito; dall'art. 14, secondo e quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza

locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché

disposizioni varie), convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 1990, n. 38; e degli artt. 3, sesto comma, e 9,

primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),

convertito in legge, con modificazioni, della legge 19 marzo 1993, n.

68;

che, a giudizio del giudice a quo, le disposizioni impugnate

risulterebbero lesive degli artt. 3 e 97 della Costituzione per il

fatto di stabilire, rispettivamente, al 30 novembre 1992 la data

ultima per la rideliberazione in aumento, con effetto dall'anno in

corso, delle tariffe della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani, al fine di rispettare l'obbligo di copertura minima del costo

del servizio, in misura non inferiore al 50%, di cui all'art. 14 del

decreto-legge n. 415 del 1989, ed al 31 marzo 1993 la data ultima per

la trasmissione da parte dei Comuni della certificazione definitiva

comprovante il rispetto del suddetto obbligo, al fine di non

incorrere nella sanzione della perdita dell'incremento del fondo

perequativo per la finanza locale, di cui all'art. 3, sesto comma,

del decreto-legge n. 440 del 1992, imponendo così agli stessi Comuni

un termine ritenuto irragionevolmente breve per gli adempimenti

procedimentali indispensabili, tanto più che tali adempimenti

sarebbero in parte condizionati dalla attività di altre

amministrazioni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, per

essere stata sollevata nella fase cautelare del giudizio a quo dopo

l'accoglimento della domanda di sospensione dell'atto, e comunque

infondata nel merito;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità deve essere

respinta in quanto il separato provvedimento, precedente l'ordinanza

di rimessione, con il quale il T.A.R. remittente ha disposto la

temporanea sospensione degli atti impugnati fino alla ripresa del

giudizio cautelare successiva alla pronuncia di questa Corte, per il

suo carattere interinale, non ha determinato l'esaurimento del potere

del giudice amministrativo nella fase cautelare del giudizio né,

quindi, il venir meno del requisito della rilevanza della sollevata

questione (v. sent. n. 444 del 1990);

che la questione risulta manifestamente inammissibile in

riferimento agli artt. 3, sesto comma, e 8, secondo comma, del

decreto-legge n. 440 del 1992, trattandosi di decreto-legge che ha

perso la sua efficacia a seguito della mancata conversione;

che la questione risulta altresì manifestamente inammissibile

in riferimento all'art. 14, secondo e quarto comma, del decreto-legge

n. 415 del 1989, dal momento che su tale articolo l'ordinanza di

remissione non formula specifiche censure;

che il termine del 31 marzo 1993, di cui all'art. 9, primo

comma, del decreto-legge n. 8 del 1993 (cui si collega la sanzione

disposta nell'art. 3, sesto comma, dello stesso decreto-legge), nel

determinare un periodo di quattro mesi a disposizione dei Comuni per

il perfezionamento degli atti di ridefinizione delle tariffe, non

risulta, in relazione ai tempi ordinari di adozione delle tariffe,

viziato da irragionevolezza, tenuto conto del grado di

discrezionalità spettante in materia al legislatore e della funzione

sollecitatoria della normativa in questione, volta a disincentivare i

ritardi nell'azione amministrativa da parte degli enti locali;

che, per questo profilo, la questione deve essere, pertanto,

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3, sesto

comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, e dell'art. 14,

secondo e quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza

in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, sesto comma, e 9, primo comma, del

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso T.A.R. per la Sicilia,

sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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