Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto

legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di

evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei

patronati), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria,

Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, notificati il 1°, il 4

e il 6 settembre 1989, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15

successivi ed iscritti ai nn. 73, 74, 75, 76 e 77 del registro

ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Uditi nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 1989 i Giudici

relatori Antonio Baldassarre e Mauro Ferri;

Ritenuto che le Regioni Umbria e Toscana, con ricorsi identici

notificati il 1° settembre 1989 (reg. ric. nn. 73 e 74 del 1989),

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8

del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in

materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri

sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento

dei patronati), in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125

della Costituzione;

che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre

1989 (reg. ric. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della medesima disposizione del

decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 5, 117, 118,

119 e 125 della Costituzione;

che, infine, anche le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi

identici notificati il 6 settembre 1989 (reg. ric. nn. 76 e 77 del

1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della

medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in

riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della

Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili o comunque infondate;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma,

vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 235, serie generale, del 7 ottobre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 10 del 1990), le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti devono

essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del

decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia

di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)

sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e

Toscana in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della

Costituzione; dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117,

118, 119 e 125 della Costituzione; e dalle Regioni Lombardia e

Piemonte in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

I relatori: BALDASSARRE - FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari