Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal

pretore di Milano, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Milano con ordinanza in data 30 novembre

1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai

reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando

per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella

pecuniaria;

che a parere del giudice rimettente l'esclusione di che trattasi

non opererebbe per le violazioni previste dall'art. 1-sexies del

d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella

legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. "legge Galasso") giacché,

trattandosi di violazioni concernenti la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale, esulerebbero dalla materia

urbanistica ed edilizia cui la disposizione impugnata ha inteso

invece riferirsi;

che, a sostegno di questa interpretazione, il giudice rimettente

osserva che attraverso recenti pronunce la Corte di cassazione ha

consolidato l'orientamento sopraindicato, con la conseguenza che

l'ammissibilità della pena sostitutiva per il reato di cui all'art.

1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8

agosto 1985, n. 431 sarebbe oramai assurta a "diritto vivente"

contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n.

145 del 1997;

che alla stregua di tale interpretazione risulterebbe pertanto

compromesso il principio di uguaglianza, considerato che la

violazione delle norme penali poste a tutela del paesaggio,

espressamente presidiato dall'art. 9 della Carta fondamentale,

sarebbe punita con sanzioni meno severe, grazie appunto al meccanismo

della sostituzione, rispetto a quelle comminate per le violazioni

edilizie ed urbanistiche;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, essendo analoga a quella già decisa in tal senso da

questa Corte con l'ordinanza n. 480 del 1994.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul medesimo

tema, ha osservato che la prospettiva ermeneutica sulla quale si è

radicata la denunciata disparità di trattamento non può ritenersi

assurta al rango di "diritto vivente", e che questa valutazione deve

essere confermata in considerazione dei contrasti tuttora esistenti

sul punto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez.

terza penale, n. 8578 del 24 luglio 1998), mentre d'altra parte non

potendosi ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a

raffronto, quella concernente l'edilizia e l'urbanistica e quella

concernente il paesaggio, non risulta nel complesso vulnerata la

ragionevolezza intrinseca del divieto denunciato, permettendo così

di escludere che la disciplina addotta come tertium comparationis

evidenzi un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalità

legislativa (v. sentenza n. 145 del 1997, nonché, fra le altre, le

ordinanze n. 153 del 1998 e n. 24 del 1999);

che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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