Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri

ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre

1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al

decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17

gennaio 1968, n. 4), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso

proposto da Mandelli Franco ed altri contro l'Università degli Studi

di Roma ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha

sollevato, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988, questione di

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213;

che il giudice a quo osserva come l'indennità oggetto della

denunziata previsione (corrisposta, a favore del personale medico

universitario che svolga anche attività assistenziale, in misura non

superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico

a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione ed

anzianità) si sia in concreto ridotta, sino ad azzerarsi, in

conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri,

onde la norma è censurata nella parte in cui si risolve in

un'inadeguata (ed insussistente) differenziazione del trattamento

retributivo dei docenti universitari di medicina - tenuti a svolgere

anche attività assistenziale ai malati - rispetto a quello degli

altri professori universitari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per

la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza;

Considerato che il giudice a quo pone a confronto situazioni del

tutto diverse dubitando della legittimità costituzionale del sistema

retributivo dei docenti universitari di medicina tenuti a svolgere

attività assistenziale, rispetto agli altri professori universitari;

che, a riguardo, questa Corte, sul rilievo sostanziale della

intrinseca compenetrazione tra funzioni didattico-scientifiche ed

attività assistenziali e della conseguente unitarietà dei contenuti

del rapporto d'impiego, ha escluso la possibilità di assumere a

tertium comparationis la posizione dei docenti appartenenti ad altre

facoltà (cfr. sentenza n. 126 del 1981 ed ordinanza n. 673 del

1988);

che, parimenti, la Corte, premessa la discrezionalità del

legislatore nello stabilire e variare nel tempo il sistema di

attribuzione del compenso destinato a remunerare il maggior impegno,

ha, nella citata sentenza, sottolineato la ratio perequatrice

dell'impugnato art. 4;

che l'attuale venir meno di siffatta funzione livellatrice

dell'indennità prevista dalla norma censurata è circostanza di mero

fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva

della categoria assunta a termine di riferimento;

che la questione è, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213

(Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui

all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della

Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre

1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari