Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1985

Altra decisione · depositata il 14/10/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

22 dicembre 1977 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a

carico di Grappasonni Rolando ed altro, iscritta al n. 58 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 94 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza del 22 dicembre

1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 60 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui esclude dalla rimessione i reati di competenza del pretore

che siano stati commessi dal conciliatore di un comune compreso nello

stesso mandamento dell'ufficio competente a conoscerne";

e che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 879, il

cui art. 4 ha espressamente abrogato l'art. 60 del codice di procedura

penale, e ciò a corollario dell'art. 1, che, attraverso l'inserimento

dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, ha disciplinato ex

novo la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati;

e che il disposto del predetto art. 1, in forza di quanto

espressamente statuito dall'art. 6, primo comma, della medesima legge

n. 879 del 1980, si applica a tutti i procedimenti in corso che, come

quello di specie, alla data di entrata in vigore di tale legge, non

siano "già stati rimessi dalla Corte di cassazione";

che, pertanto, è necessario restituire gli atti al giudice a quo

affinché la rilevanza della questione sollevata sia riesaminata alla

stregua della normativa sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bracciano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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