Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto

legge del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con

legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del

decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti

legislativi emanati dal Governo durante il periodo della

Costituente), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dal

Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Sassone Walter ed altro e l'ENPAM, iscritta al n. 667 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Sassone Walter ed altro e

dell'ENPAM nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Francesco P. Rossi per Sassone Walter ed altro,

Giovanni Motzo e Tommaso Manferoce per l'ENPAM e l'Avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi riuniti promossi

rispettivamente dal dott. Walter Sassone e dal dott. Giulio Tonietti,

medici liberi professionisti, contro l'Ente nazionale di previdenza

ed assistenza medici (ENPAM), il Pretore di Firenze, con ordinanza

del 20 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e

38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 13

settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,

"nella parte in cui non detta criteri e limiti per la determinazione

di mezzi adeguati per l'assicurazione contro la vecchiaia e della

correlativa contribuzione";

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti sia i

ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimmessione

e sviluppandole in un'ampia memoria, sia l'ENPAM, eccependo

preliminarmente l'inammissibilità della questione e in subordine

domandando che sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo parimenti per

l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza;

Considerato che il Pretore ha omesso qualsiasi indicazione circa

l'oggetto della domanda proposta dai ricorrenti, onde l'affermazione

di rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio

principale, inserita nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione,

appare del tutto indimostrata;

che, sotto un ulteriore profilo, l'inammissibilità della

questione risulta dall'ordinanza medesima, là dove esclude che il

vuoto di disciplina, che si aprirebbe in seguito all'ipotizzata

declaratoria di incostituzionalità della norma denunziata, possa

essere colmato ad opera del giudice ordinario con "l'immediata

omologazione della disciplina previdenziale dei medici a quella delle

altre categorie di professionisti" semplicemente in via di

disapplicazione del regolamento dell'ENPAM approvato con d.m. 18

novembre 1981 (modificato con d.m. 23 giugno 1983), con ciò finendo

col mettere in dubbio la stessa giurisdizione del giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la

disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con

legge 17 aprile 1956 n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del

decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti

legislativi emanati dal Governo durante il periodo della

Costituente), sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli

artt. 3, 23 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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