Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2,

della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento

di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità

europee, legge comunitaria per il 1990), promossi con due ordinanze

emesse il 7 luglio 1998 dal pretore di Padova nei procedimenti civili

vertenti tra Luciano Belluco ed altra e Raffaella Bregolin e

Ministero delle politiche agricole, iscritte ai nn. 685 e 686 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con due identiche ordinanze del 7 luglio 1998 il

pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,

n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee, legge

comunitaria per il 1990), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, ricompresa

nella più generale disposizione dell'art. 63 della legge n. 428 del

1990 che appresta gli strumenti sanzionatori connessi alla disciplina

in tema di prelievo di corresponsabilità sui cereali (disciplina

contenuta essenzialmente nel regolamento CEE n. 2727/1975 del

Consiglio del 29 ottobre 1975 e successive modifiche e integrazioni,

e svolta in dettaglio dai decreti interministeriali 13 giugno 1989,

n. 242 e 23 luglio 1990, n. 228), in quanto stabilisce una sanzione

amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quattro e non

superiore a venti (recte: quaranta) milioni di lire per i soggetti

esonerati dall'obbligo del prelievo che omettono di informare,

secondo i modi e i tempi prescritti dalla normativa, gli organi di

controllo dell'attività svolta, sarebbe ingiustificatamente

sfavorevole rispetto ad altre ipotesi considerate nello stesso art.

63;

che, in particolare, il giudice rimettente censura la norma per

violazione del principio di uguaglianza, attraverso il raffronto a)

da un lato, con la previsione del comma 1 dell'art. 63, che

stabilisce la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire

per chi, tenuto all'obbligo del prelievo, ometta di effettuarlo, e b)

dall'altro, con la sanzione, risultante dal combinato disposto dei

commi 3 e 4 del citato art. 63, stabilita per i soggetti, tenuti al

prelievo, che lo acquisiscano ma che ne omettano il tempestivo

versamento, effettuando tuttavia quest'ultimo entro il trentesimo

giorno dalla scadenza prevista (sanzione amministrativa pecuniaria

stabilita dal comma 3 tra dieci e duecento milioni di lire, ridotta

di quattro volte ai sensi del comma 4);

che l'anzidetta duplice differenziazione appare al giudice a quo

in contrasto con il principio costituzionale invocato, giacché

risulta più severamente sanzionato un comportamento illecito di

carattere formale e concernente "fattispecie residuali e di apparente

limitato interesse per il mercato", rispetto a condotte produttive di

un effettivo danno per gli interessi finanziari dello Stato;

che alla stregua di tali rilievi il giudice rimettente prospetta

il dubbio di costituzionalità del citato art. 63, comma 2, della

legge n. 428 del 1990, "nella parte in cui prevede una sanzione

determinata nel minimo in misura superiore all'art. 63, 1 comma,

della legge medesima e, comunque, ove prevede una sanzione più

elevata rispetto al combinato disposto di cui agli artt. 63, 3 comma,

e 63, 4 comma";

che è intervenuto in entrambi i giudizi così promossi il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una

declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle

questioni sollevate.

Considerato che le ordinanze sollevano, con identiche

argomentazioni, la medesima questione, e che pertanto i relativi

giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che le suddette ordinanze di rimessione non contengono alcun

cenno circa la descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei

giudizi che il giudice rimettente è chiamato a decidere, limitandosi

a prospettare una presunta censura di disarmonia tra la disposizione

impugnata e quelle assunte a termini di raffronto;

che l'accennata lacuna espositiva non consente a questa Corte di

valutare la rilevanza della questione sollevata;

che, ai fini del rilievo che precede, vale in particolare la

considerazione che nell'ambito della stessa norma sottoposta al

controllo di costituzionalità sono incluse due differenti ipotesi,

in relazione ai diversi soggetti esonerati dall'obbligo del prelievo

che in essa sono considerati (rispettivamente, le imprese di

trasformazione di cereali per conto del produttore-utilizzatore, e i

"piccoli produttori": v. gli artt. 2 e 12 del decreto ministeriale

13 giugno 1989, n. 242, cui la norma fa espresso rinvio) e inoltre

che la successione delle fonti secondarie integrative della (oggi non

più operante) normativa del regolamento comunitario (dapprima con

l'abrogazione del decreto ministeriale n. 242 del 1989 a opera del

decreto ministeriale n. 228 del 1990, e poi con la disposta

"reviviscenza" del primo a causa del rinvio ricettizio ad esso da

parte della norma impugnata: v. il decreto ministeriale 24 maggio

1991) presenta, ratione temporis talune possibili cesure quanto

all'efficacia della normativa nel tempo; considerazioni, queste, che

rendono particolarmente stringente l'onere di fornire una adeguata

motivazione sull'applicabilità della norma denunciata nei giudizi

principali, e dunque sulla rilevanza del dubbio di costituzionalità

sollevato;

che, essendo stato disatteso l'obbligo di fornire adeguata

motivazione circa la rilevanza (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della

legge 29 dicembre 1990, n. 428 ((Disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità

europee, legge comunitaria per il 1990), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Padova, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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