Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater della legge 21 giugno

1985, n. 298 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 28 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di

cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 18

luglio 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico

di D'Esposito Raffaele, iscritta al n. 732 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza emessa il 18

luglio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) nella parte in cui prevedono che il beneficio

dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità

dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di

concessione in sanatoria, e non anche nel caso in cui tale

conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera

abusiva, nonché dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985,

n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298

nella parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che

abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data

d'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e

quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere

demolite successivamente a tale data;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che analoga questione è stata decisa con sentenza

interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che

il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità

d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del

reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il

1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che,

successivamente, altre analoghe questioni sono state dichiarate

manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del

1988 e n. 1098 del 1988;

che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato

di costruzione abusiva è stato appunto commesso dopo il 1° ottobre

1983 e che la demolizione delle opere è avvenuta dopo il 6 luglio

1985;

che l'attuale rimettente non prospetta profili né argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le

ricordate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.

47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985,

n.146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile

1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28

febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Pretore di Sorrento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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