Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti

urgenti in alcuni settori dell'economia), convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544,

promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal pretore di

Brindisi nel procedimento civile Leucci industriale S.p.a. in

amministrazione straordinaria contro Cellamare Fernando, iscritta al

n. 401 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il pretore di Brindisi, con ordinanza emessa il 14

aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma,

e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414

(Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia), convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981,

n. 544;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,

vietando le azioni esecutive individuali successivamente all'inizio

della procedura di amministrazione straordinaria, si porrebbe in

contrasto, nella parte riguardante i crediti di massa di lavoro

subordinato, sia con il diritto di agire in giudizio garantito

dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, che con il diritto

alla retribuzione, intesa, in senso ampio, quale mezzo per assicurare

al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa,

tutelato dall'art. 36 della Costituzione;

che, in particolare, secondo il rimettente la posizione di

coloro che risultano creditori nei confronti dell'amministrazione

straordinaria per aver fornito o prestato ad essa servizi e lavoro,

è diversa da quella dei creditori concorsuali ed identica a quella

dei soggetti che in un contratto a prestazioni corrispettive, avendo

adempiuto la propria prestazione, hanno diritto di pretendere

l'esecuzione della controprestazione e di procedere, in caso di

inadempimento, all'esecuzione forzata sui beni del debitore;

che, conseguentemente, il divieto di agire esecutivamente

posto dalla norma impugnata risulterebbe, per i crediti di massa di

lavoro subordinato, lesivo, al tempo stesso, del diritto alla

retribuzione e del diritto alla tutela giurisdizionale garantiti

dagli articoli 36 e 24 della Costituzione;

che, peraltro, il rimettente prospetta una diversa censura,

pur collegandola formalmente alla prima, rilevando in particolare

come nell'amministrazione straordinaria, diversamente che nel

fallimento, la possibilità di realizzazione delle pretese creditorie

sarebbe pregiudicata dall'assenza di "un giudice delegato che

autorizza i prelevamenti, approva lo stato passivo ed il piano di

riparto, dirige le operazioni della procedura e vigila l'opera del

curatore";

che, in relazione a tale censura, il rimettente esclude, poi,

che la funzione di garanzia propria del controllo giudiziale possa

ritenersi assolta da altri mezzi di pressione sull'attività del

commissario, quali denunce, istanze o diffide il cui esperimento non

avrebbe alcuna incidenza diretta sulla realizzazione della pretesa

legittimamente vantata dal lavoratore subordinato.

Considerato che il giudice a qua, mentre denuncia, in relazione

ai crediti di massa di lavoro subordinato, la illegittimità

costituzionale del divieto di azioni esecutive individuali

successivamente all'inizio della procedura di amministrazione

straordinaria, avanza, poi, come si è visto, nel testo

dell'ordinanza, una diversa censura riguardante la mancanza di un

controllo giudiziale sull'attività del commissario relativa ai

pagamenti di tali crediti, senza che sia dato comprendere quale sia

la questione che intende effettivamente sottoporre al giudizio di

questa Corte;

che la questione, essendo prospettata in termini perplessi e

preclusivi della sua necessaria individuazione, deve essere, per tale

ragione, dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del

decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni

settori dell'economia), convertito in legge, con modificazioni,

dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, e 36 della Costituzione, dal

pretore di Brindisi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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