Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/1986

Altra decisione · depositata il 05/11/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 784/1976
  • art. 13d.P.R. 784/1976

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

13 d.P.R. 2 novembre 1976 n. 784 (Modificazioni e integrazioni al

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 e succ. mod., concernente disposizioni

relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei

contribuenti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa

il 29 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia

sui ricorsi riuniti proposti da Maraz Mario ed altri, iscritta al n.

998 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 102 dell'anno 1984; 2) n. otto ordinanze emesse il

18 ottobre e l'8 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di I grado

di Genova sui ricorsi proposti da Guerrini Maria Rosa, Allegretti

Nicola, Alessi Giuseppe, Viola Alba, Farinotti Margherita, Vassalli

Carmelita, Pelloni Antonietta e Campese Lorenzo, iscritte ai nn. da 90

a 97 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti riuniti, promossi da

Maraz Mario ed altri ed aventi ad oggetto il ricorso contro

l'inflizione di una pena pecuniaria per omessa indicazione di codice

fiscale, la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, con

ordinanza del 29 settembre 1983 (reg. ord. n. 998/1983), sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, in relazione al

precedente art. 6 d.P.R. 2 novembre 1976 n. 784, per contrasto con

l'art. 3 Cost.;

che, come osservava la Commissione, la norma impugnata prevedeva,

per il pagamento delle imposte attraverso versamento in conto corrente

postale, una sanzione pecuniaria che poteva essere molto superiore

all'imposta dovuta, nel caso di omessa indicazione sul bollettino di

conto corrente del codice fiscale del contribuente;

che la Commissione raffrontava questa ipotesi a quella in cui il

contribuente stesso avesse preferito pagare l'imposta direttamente allo

sportello dell'esattoria: in tal caso, infatti, non esisteva alcun

obbligo di indicazione del codice fiscale e, quindi, alcuna sanzione;

che, considerata l'entità di quest'ultima e la circostanza che le

due forme di pagamento dell'imposta erano rimesse alla scelta del

contribuente, la differenza di trattamento sembrava priva di ragione

giustificativa al collegio rimettente e perciò in contrasto col

principio d'eguaglianza;

che la stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata, per le medesime ragioni, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Genova con ordinanze del 18 ottobre e dell'8 novembre

1984, emesse nel corso di giudizi promossi da Guerrini Maria Rosa,

Allegretti Nicola, Alessi Giuseppe, Viola Alba, Farinotti Margherita,

Vassalli Carmelita, Pelloni Antonietta, Campese Lorenzo (reg. ord. da

n. 90 a n. 97 del 1985);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo

che la questione fosse dichiarata non fondata per mancanza di qualsiasi

analogia tra le due situazioni poste a confronto: infatti, la cartella

di pagamento, con cui era possibile adempiere il debito d'imposta

presso lo sportello esattoriale, era un estratto del ruolo e pertanto

conteneva tutte le indicazioni idonee ad identificare il debitore; per

contro, il pagamento attraverso conto corrente postale rendeva

necessarie le dette indicazioni sul relativo modulo: pienamente

giustificata dunque era l'imposizione dell'onere di scrivervi il codice

fiscale. Né era censurabile la scelta di imporre tale indicazione

invece che altre parimenti idonee allo scopo, stante la

discrezionalità del legislatore in materia.

Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi debbono

essere riuniti;

che le sanzioni di cui al combinato disposto dei cit. artt. 6 e 13

d.P.R. n. 784/1976 sono state comprese nella previsione dell'art. 7

d.P.R. 22 dicembre 1980 n. 882:

che successivamente alle ordinanze di rimessione è entrata in

vigore la legge 15 maggio 1986 n. 191, il cui art. 1 ha disposto il

condono delle sanzioni suddette per le infrazioni commesse sino al 31

dicembre 1985, prevedendone anche l'applicazione ai giudizi in corso;

che pertanto si rende necessario che i giudici a quibus valutino se

persista la rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti a

loro.

Visti gli artt. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di

primo grado di Gorizia e di Genova perché procedano al riesame della

rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla

stregua del sopravvenuto art. 1 legge 15 maggio 1986 n. 191.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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