Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 857/1976
  • art. 4legge 39/1977

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,

della legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione con modificazioni

del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina

dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla Corte

d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Montanari

Lazzaro e Cinarelli Gilberto ed altra, iscritta al n. 678 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, 1° serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile in grado di

appello, promosso da Lazzaro Montanari nei confronti di Gilberto

Cinarelli e della s.p.a. Compagnia di assicurazioni "La

Preservatrice", la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 3

novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art.

4, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica

della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26

febbraio 1977, n. 39, in base al quale, nel caso di danno alle

persone, qualora, ai fini del risarcimento, si debba considerare

l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente

su un reddito di lavoro, esso si determina, per il lavoro dipendente,

sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e

delle detrazioni di legge, risultante dalla dichiarazione dei redditi

ovvero dalla certificazione del datore di lavoro, e per il lavoro

autonomo sulla base del reddito netto più elevato tra quelli

dichiarati dal danneggiato ai fini dell'IRPEF degli ultimi tre anni;

che, ad avviso del giudice a quo, il diverso sistema di calcolo

previsto per le due categorie di lavoratori realizza una

ingiustificata disparità di trattamento poiché, in presenza di una

identica lesione personale ed a parità di reddito netto, porta a

risarcimenti di entità diversa a seconda che l'infortunato sia

lavoratore dipendente o lavoratore autonomo: nel primo caso, infatti,

si fa riferimento ad un reddito che supera l'ammontare del netto

poiché vi si ricomprendono i "redditi esenti", mentre nel secondo

caso si fa riferimento al reddito netto, senza possibilità di

maggiorazione alcuna e, segnatamente, delle spese di produzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, da una parte, la diversità dei criteri adottati

dalla norma impugnata per l'accertamento del reddito del danneggiato,

a seconda che si tratti di lavoratore autonomo o dipendente, si

giustifica in base alla innegabile diversità delle rispettive

situazioni dei predetti lavoratori, alla quale si correlano, del

resto, le modalità di determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF,

assunto a parametro dalla norma in esame, (in particolare l'art. 50

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 dispone che il reddito di lavoro

autonomo è costituito dalla differenza tra compensi percepiti e

spese effettivamente sostenute, senza limiti, laddove al lavoratore

dipendente, ex art. 16 d.P.R. citato, sono consentite solo detrazioni

forfettarie dall'imposta lorda);

che, per altro verso, il riferimento, per il lavoratore

autonomo, al solo reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF, con

esclusione delle maggiorazioni consentite al lavoratore dipendente,

non rende ingiustificatamente deteriore la posizione del primo,

poiché trova adeguato bilanciamento nella possibilità, prevista per

il solo lavoratore autonomo, di tenere conto del reddito netto più

elevato tra quelli dichiarati negli ultimi tre anni;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 23

dicembre 1976 n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevato, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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