Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399 cod.

proc. pen. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento

pronunciate dal Pretore), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre

1980 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di

Meraviglia Vittorio ed altri iscritta al n. 35 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del

1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Meraviglia

Vittorio, imputato del reato di edificazione abusiva (art. 41 lett. b,

l. 17 agosto 1942 n. 1150), il Pretore di Tirano emetteva sentenza di

non doversi procedere, contro la quale il pubblico ministero proponeva

appello ai sensi dell'art. 399, primo comma, cod. proc. pen.;

che, successivamente a questa impugnazione, con ordinanza del 29

settembre 1980 (in G. U. n. 77 del 18 marzo 1981, reg. ord. n. 35 del

1981), egli sollevava questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 399, nella parte in cui non prevede che prima della

decisione del giudice istruttore sull'appello del P.M. avverso la

sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda agli

adempimenti di cui all'art. 372 cod. proc. pen.;

che, secondo l'ordinanza, tale mancata previsione sottraeva alla

difesa dell'imputato la possibilità di contrastare validamente le

deduzioni del pubblico ministero e di evitare così la decisione di

rinvio a giudizio, con conseguente violazione dell'art. 24 secondo

comma della Costituzione;

che la parte privata non si è costituita;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva

che fosse dichiarata l'inammissibilità della questione e, in

subordine, l'infondatezza;

considerato che, a parte l'inesattezza dell'affermazione del

Pretore relativa all'inapplicabilità del cit. art. 372 all'ipotesi

considerata, risulta preliminare e decisivo rilevare che la questione

appare ictu oculi inammissibile per la completa assenza di motivazione

sulla rilevanza di essa nel giudizio a quo: motivazione tanto più

necessaria in quanto la sollevata questione, come formulata, concerne

lo svolgimento del procedimento di appello davanti al giudice

dell'impugnazione e non già il giudizio di primo grado rispetto al

quale soltanto il pretore rimettente era competente;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 399 cod. proc. pen. - nella parte in cui non

prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello

del P.M. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore

si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello

stesso codice - sollevata dal Pretore di Tirano con l'ordinanza in

epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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