Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del capo IV della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso

con ordinanza emessa il 29 giugno 1996 dal pretore di Vallo della

Lucania, sezione distaccata di Pisciotta, nel procedimento penale a

carico di Tomei Biagio, iscritta al n. 1372 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Vallo della Lucania, sezione distaccata

di Pisciotta, ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 giugno 1996,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, delle disposizioni di cui al capo IV della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella

parte in cui non consentono di potere fruire del beneficio del

condono edilizio a colui il quale abbia spontaneamente provveduto

alla riduzione in pristino, demolendo la costruzione abusiva;

che, a parere del giudice a quo la causa estintiva dell'illecito

penale non opererebbe in favore di colui che, tenendo una condotta

meno censurabile rispetto a chi sia rimasto inerte di fronte alla

realizzazione del manufatto abusivo, abbia sua sponte demolito la

costruzione di cui all'illecito edilizio: dando così luogo alla

disparità di trattamento affetta da irragionevolezza, tale da

impingere nella violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata,

ha già formato oggetto di esame da parte della Corte con pronunzia

di manifesta infondatezza (ordinanza n. 137 del 1996) e, per quanto

attiene al sistema del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del

1985, con pronunce di non fondatezza (sentenze n. 369 del 1988 e n.

167 del 1989);

che è stato in particolare chiarito che l'avvenuta demolizione

del manufatto abusivamente realizzato non impedisce l'estinzione del

reato, poiché non è ostativa alla facoltà da parte del

responsabile dell'abuso di presentare comunque la domanda di

condono-sanatoria;

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione va

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Vallo della Lucania, sezione distaccata di Pisciotta, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari