Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1995

Altra decisione · depositata il 06/06/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 17/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con

modificazioni in materia di I.V.A. e di imposte sul reddito e

disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promossi con

due ordinanze emesse il 28 febbraio e il 20 giugno 1991 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi

riuniti proposti da Prosio Giancarlo e da La Camera Maria Rosa contro

l'Ufficio I.V.A. di Alessandria iscritte rispettivamente ai nn. 153 e

154 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con due ordinanze del 28 febbraio e 20 giugno 1991,

la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria - chiamata a

pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in

rettifica operato nei confronti rispettivamente, di M.R. La Camera e

di G. Prosio, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma

ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 - ha dubitato

della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui

questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni

dei contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente da

quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt.

54, 55 d.P.R. 1972, n. 633" e, cioè, pur quando non risultino

infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture -

"determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura

superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da

uno o più elementi" nella stessa disposizione elencati, quali

"dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni

strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli

addetti";

che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei

dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e

l'assenza in essi dei requisiti di "gravità, precisione e

concordanza" richiesti dall'art. 2729 del codice civile in tema di

presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei

precetti della capacità contributiva e di progressività

dell'imposta (art. 53, primo e secondo comma, Cost.), dell'art. 24

(per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare

una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria

discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori

autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);

che i due giudizi possono riunirsi per l'identità della norma

denunciata;

Considerato che l'art. 44 della successiva legge 30 dicembre 1991,

n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie

in materia di imposta sul valore aggiunto;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del

citato ius superveniens (vedi già ordinanze n. 231, 457 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla

Commissione rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari