Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici

antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) e successive

modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1995 dalla

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul

ricorso proposto da Rosenfeld Maria, iscritta al n. 679 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 marzo 1995, la Corte dei conti -

sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96

(Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o

razziali e dei loro familiari superstiti), quale risultante da

successive modifiche e integrazioni, in particolare dall'art. 1 della

legge 22 dicembre 1980, n. 932;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

promosso dalla sig.ra Maria Rosenfeld avverso il provvedimento con il

quale la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici

antifascisti o razziali le aveva negato la concessione dell'assegno

vitalizio richiesto in relazione alla morte del genitore sig.

Maurizio Rosenfeld, cittadino italiano di origine ebraica, soggetto

alle restrizioni previste dalle leggi razziali del 1938, poi

deportato nel campo di concentramento di Auschwitz e qui deceduto;

che la richiesta di provvidenza economica era stata respinta, con

il provvedimento impugnato nel giudizio a quo per difetto delle

condizioni stabilite dall'art. 1 della legge n. 96 del 1955, sul

rilievo sia del mancato svolgimento di attività politica

antifascista anteriormente all'8 settembre 1943 sia della

insussistenza di taluna delle altre condizioni obiettive richieste

dalla norma;

che, nel prospettare la questione, il giudice rimettente osserva

che l'art. 1 della legge n. 96 del 1955, quale applicato dalla citata

Commissione, mentre sembra riconoscere in via astratta l'assegno di

benemerenza tanto a coloro che siano stati perseguitati a causa della

loro attività politica antifascista quanto a coloro che siano stati

perseguitati per ragioni esclusivamente razziali, in armonia con il

titolo della legge che menziona entrambe le categorie, subordina il

beneficio a specifiche condizioni - indicate nelle lettere da a) a e)

di detta norma - pertinenti ai soli perseguitati appartenenti alla

prima categoria;

che, in particolare, la lettera e) concerne il caso

dell'internamento in campo di concentramento ma pur sempre in

relazione causale con l'attività antifascista svolta all'estero,

così non potendo ricomprendere coloro che hanno subìto

l'internamento per motivi esclusivamente razziali;

che la delimitazione in tal modo operata induce il sospetto di

incostituzionalità della norma, per ingiustificata e irragionevole

discriminazione tra i perseguitati politici antifascisti e quelli

razziali - e i loro aventi causa a titolo ereditario - circa il

riconoscimento dei benefici previsti dalla legge;

che la questione così delineata, osserva il giudice a quo è

rilevante nel caso di specie, poiché la ricorrente non potrebbe

altrimenti conseguire una riparazione economica per il pregiudizio

subìto: non in base alla legislazione sulle pensioni di guerra in

dipendenza di fatto bellico, data la consumazione dei termini per le

correlative domande, e non in base alla teorica alternativa offerta

dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, recante l'istituzione di un

assegno vitalizio a favore di quanti furono deportati nei campi di

sterminio nazista K. Z. (Konzentrazion-Zone), poiché tale normativa

non include, tra i beneficiari, gli eredi dei prigionieri;

che pertanto, restando affidata all'applicazione della legge n.

96 del 1955 l'unica possibilità per la ricorrente di vedersi

riconoscere una forma di riparazione, la Corte dei conti rimettente

solleva il quesito di costituzionalità dell'art. 1 della citata

legge, nella parte in cui non include i perseguitati per motivi

esclusivamente razziali tra i destinatari dell'assegno, in quanto

richiede per costoro che si verifichino le "identiche ipotesi"

stabilite per i perseguitati politici antifascisti; ipotesi dalle

quali invece, conclude il giudice a quo dovrebbe prescindersi,

riconoscendo quale condizione sufficiente la persecuzione razziale,

in sé considerata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, perché

involgente determinazioni legislative di carattere discrezionale e

comunque non irragionevoli.

Considerato che l'ordinanza di rimessione mira a una pronuncia di

carattere additivo che introduca nella norma la previsione

dell'attribuzione dell'assegno di benemerenza ivi menzionato anche in

favore dei perseguitati razziali - e quindi dei loro eredi - che

abbiano subìto l'internamento in un campo di concentramento;

che la richiesta integrazione è configurata attraverso il venir

meno del riferimento alle "identiche ipotesi" elencate nelle lettere

da a) a e) del secondo comma della stessa norma, le quali sono

previste, in relazione di causa ed effetto, in collegamento alla

perdita della capacità lavorativa non inferiore al trenta per cento

(art. 1, primo comma) ovvero alla morte del cittadino perseguitato

(art. 2 della legge), quali elementi costitutivi anche ai fini del

beneficio riconosciuto dalla legge ai perseguitati razziali, dato il

richiamo che a quelle "ipotesi" viene fatto nel terzo comma dell'art.

1 impugnato;

che l'anzidetta prospettazione del giudice rimettente si basa sul

presupposto secondo il quale non è individuabile una diversa

soluzione sulla base dei dati di diritto positivo;

che, a tale riguardo, si deve osservare che la norma impugnata si

inserisce in un filone legislativo - originato proprio dalla legge n.

96 del 1955 e poi ulteriormente precisato e sviluppato (leggi 3

aprile 1961, n. 284; 15 dicembre 1965, n. 1424; 24 aprile 1967, n.

261; 28 marzo 1968, n. 361; 2 dicembre 1969, n. 997; 22 dicembre

1980, n. 932) - di delimitato ambito applicativo;

che l'anzidetta legislazione, infatti, secondo quanto emerge con

chiarezza dai relativi dati testuali, dai lavori preparatori e

dall'interpretazione della giurisprudenza, concerne le "benemerenze"

da riconoscersi in favore di cittadini italiani che abbiano subìto

fatti di persecuzione ad opera del fascismo e fino all'8 settembre

1943;

che con tale normativa, quindi, lo Stato italiano si impegna a

una riparazione nei riguardi di coloro che, per aver svolto attività

in vario modo contrarie al regime fascista, siano stati vittime di

restrizioni e violenze imputabili a quest'ultimo;

che il caso dedotto nel giudizio a quo riguardante persecuzioni

successive alla caduta del fascismo e per opera del regime

nazionalsocialista, è palesemente estraneo all'accennata disciplina;

che è nel distinto filone legislativo orientato a riconoscere

talune provvidenze a chi sia stato colpito da misure persecutorie

nazionalsocialiste che deve quindi essere ricercata la regola di cui

viene richiesta l'introduzione a questa Corte;

che in detto sistema, alla cui origine sta la legge 6 febbraio

1963, n. 404, di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica

federale di Germania per gli indennizzi ai cittadini italiani

deportati per ragioni di razza, fede o ideologia, e che si sviluppa

in seguito con il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, con la legge 6

agosto 1966, n. 646, e con la legge 18 novembre 1980, n. 791

menzionata dal giudice rimettente, assume puntuale rilievo, ai fini

della presente questione, la legge 29 gennaio 1994, n. 94;

che l'art. 1 della legge da ultimo citata, oltre a rendere

reversibile ai familiari superstiti l'assegno vitalizio per gli ex

deportati nei campi di sterminio nazista di cui all'art. 1 della

legge n. 791 del 1980, ha altresì disposto che lo stesso assegno

"... compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle

circostanze di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e

non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in

deportazione...";

che, inoltre, l'art. 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791

(della quale la legge n. 94 del 1994 reca, come si è visto, una

estensione soggettiva), consente la formulazione in ogni tempo della

domanda per ottenere i benefici ivi previsti;

che questa normativa, anteriore alla proposizione dell'incidente

di costituzionalità, risulta quindi essere quella idonea a regolare

il caso dedotto nel giudizio a quo attraverso una disciplina che

riconosce direttamente il beneficio;

che, per quanto detto, l'individuazione della norma

effettivamente applicabile in relazione al caso oggetto del giudizio

principale concerne una disposizione diversa da quella oggetto di

impugnativa di incostituzionalità;

che le osservazioni che precedono determinano la manifesta

inammissibilità della questione, in quanto indirizzata verso una

norma, regolatrice di diversa fattispecie, che non risulta pertinente

rispetto alla situazione che è stata portata alla valutazione

giudiziale, la motivazione circa la rilevanza del quesito fornita dal

giudice a quo basandosi del resto, come si è accennato,

sull'affermazione della impossibilità di riconoscere, altrimenti,

una provvidenza economica a favore della parte e in particolare

sull'asserita - inesattamente, come si è visto - mancanza di una

pretesa per i parenti dei deportati nei campi di concentramento

nazisti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n.

96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o

razziali e dei loro familiari superstiti), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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