Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dal pretore

di Pesaro - sezione distaccata di Fano, nel procedimento civile

vertente tra Mancini Dario e l'Ispettorato provinciale del lavoro di

Pesaro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge

24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non prevede, anche per gli

illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia

previdenziale ed assistenziale, la possibilità del cumulo giuridico

della sanzione;

che, a fondamento della non manifesta infondatezza della

questione, il pretore rileva un'ingiustificata severità con la

quale, a suo avviso, verrebbero trattati gli autori di illeciti

amministrativi, puniti in base al principio del cumulo materiale

delle sanzioni, in raffronto non solo ai trasgressori di norme

previdenziali ed assistenziali ma anche agli autori di reati, per i

quali tutti vi è la possibilità di un trattamento sanzionatorio

più mite mediante il cumulo giuridico delle pene;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 468 del 1989, ha

già esaminato questione identica a quella sollevata dal Pretore di

Pesaro, rilevando come un intervento additivo nel senso auspicato dal

remittente fosse precluso dalla discrezionalità del legislatore nel

configurare il concorso tra violazioni omogenee, o anche tra

violazioni eterogenee, nonché (e soprattutto) nel predisporre

un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla

contestazione della continuazione;

che tali conclusioni, alle quali consegue l'inammissibilità

della questione, non possono che essere pienamente riconfermate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge

24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro -

sezione distaccata di Fano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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